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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24518/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Nel corso di una procedura di esecuzione presso terzi per crediti di lavoro, il giudice dell'esecuzione aveva assegnato le somme pignorate e liquidato le spese di lite, ma senza riconoscere autonomamente i compensi/spese relativi all'attività svolta ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. per la ricerca telematica dei beni da pignorare. Il tribunale, all'esito della riassunzione in sede lavoristica, aveva respinto la domanda ritenendo che la fase ex art. 492-bis c.p.c. avesse natura non contenziosa e fosse solo prodromica all'esecuzione, con conseguente liquidazione soltanto delle spese previste dalla tabella 17 del D.M. 55/2014. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 95 c.p.c. e 1196 c.c., sostenendo che le spese necessarie per l'azione esecutiva e per il pignoramento mirato dovessero gravare sul debitore inadempiente; 2) violazione dell'art. 13, comma 6, l. 247/2012 e della tabella n. 1 del D.M. 55/2014, assumendo che il giudice dell'esecuzione non fosse limitato alla sola tabella 17 e che fosse comunque dovuta la ripetizione delle spese sostenute; 3) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché l'esclusione della ripetizione di tali spese avrebbe ostacolato il diritto di difesa e l'effettività dell'esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il ricorso confondeva spese vive sostenute per la ricerca dei beni e compensi professionali del difensore, senza chiarire con precisione quale fosse il titolo della pretesa e quali voci fossero state effettivamente richieste e non liquidate. Ha inoltre affermato che il procedimento ex art. 492-bis c.p.c. è una fase endoprocedimentale, funzionale e prodromica all'esecuzione forzata, sicché i compensi dell'attività difensiva devono essere liquidati unitariamente all'esito della procedura esecutiva, con l'ordinanza di assegnazione, secondo i parametri applicabili. Tuttavia, la censura era priva di specificità perché il ricorrente non aveva indicato nel giudizio di merito di avere dedotto la violazione dei minimi tariffari né aveva specificato le spese documentate non liquidate. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità, con nulla sulle spese per la mancata costituzione degli intimati e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 95 c.p.c.

    richiamato come norma sulla ripetizione delle spese dell'esecuzione, ma la censura è stata ritenuta priva di specificità e non decisiva nel caso concreto.

  • art. 1196 c.c.

    invocato per sostenere che le spese necessarie per ottenere il pagamento gravino sul debitore, ma la Corte non ha accolto la doglianza per difetto di specificità e per la diversa qualificazione della fase ex art. 492-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 6, l. n. 247 del 2012

    richiamato in relazione alla liquidazione dei compensi professionali e ai parametri forensi.

  • D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 1

    citato dal ricorrente per contestare il criterio di liquidazione delle spese; la Corte ha ricondotto la liquidazione al sistema tabellare applicabile e ha richiamato la discrezionalità del giudice entro i minimi e massimi.

  • D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 17

    ritenuta pertinente per la liquidazione delle spese della procedura esecutiva presso terzi, entro cui collocare la liquidazione finale dei compensi relativi alla fase esecutiva.

  • art. 492-bis c.p.c.

    la ricerca telematica dei beni da pignorare è qualificata come fase prodromica e endoprocedimentale dell'esecuzione forzata, non come procedimento contenzioso autonomo; i compensi per l'attività difensiva vanno liquidati all'esito dell'esecuzione.

  • art. 482 c.p.c.

    richiamato per il termine dilatorio prima dell'istanza di ricerca telematica dei beni, salvo urgenza.

  • art. 155-quater disp. att. c.p.c.

    richiamato come disciplina attuativa della ricerca telematica dei beni e come base della prima fase applicativa in cui era necessaria l'autorizzazione del presidente del tribunale.

  • art. 122, comma 2, d.P.R. n. 1229 del 1959

    richiamato quale norma sul compenso ulteriore spettante all'ufficiale giudiziario, calcolato in percentuale sul ricavato o sul valore di assegnazione dei beni.

  • art. 24 Cost.

    invocato per sostenere la lesione del diritto di difesa, ma la censura è stata respinta in quanto non specificamente autosufficiente.

  • art. 111 Cost.

    invocato come parametro del giusto processo e dell'effettività della tutela, senza esito favorevole per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale di decisione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per l'attestazione dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. non costituisce un autonomo giudizio contenzioso, ma una fase endoprocedimentale e prodromica dell'esecuzione forzata; da ciò deriva che i compensi dell'attività difensiva svolta in tale ambito vanno considerati unitariamente nella liquidazione finale della procedura esecutiva.
  • Nel contestare la mancata liquidazione di spese o compensi nell'esecuzione forzata, la parte ricorrente deve indicare con precisione il titolo della pretesa e specificare quali voci siano state richieste e non riconosciute; la confusione tra spese vive e compensi professionali determina difetto di specificità della censura.
  • La liquidazione dei compensi professionali entro i parametri tariffari vigenti è discrezionale nel range tra minimi e massimi tabellari e non richiede motivazione specifica, salvo che il giudice si discosti ulteriormente dai parametri con aumenti o diminuzioni ulteriori.
  • Quando la fase processuale è inserita in una sequenza a formazione progressiva, la liquidazione delle spese deve essere coerente con l'unitarietà del procedimento e può essere differita all'atto conclusivo della procedura, senza che ciò comporti di per sé violazione del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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