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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24582/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per retribuzioni non corrisposte relative agli ultimi mesi del 2016. Il datore di lavoro aveva proposto opposizione e, a sua volta, aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna del lavoratore a pagare il valore dei pasti quotidianamente fruiti durante il rapporto, da opporre in compensazione a un asserito credito per straordinario. Il lavoratore, costituitosi nel giudizio di opposizione, aveva a sua volta proposto domanda riconvenzionale per ulteriori differenze retributive maturate nel rapporto, tenendo conto anche dell'orario di lavoro più ampio, oltre che per il risarcimento del danno da mancata consegna delle buste paga, da mancato pagamento delle retribuzioni e del danno non patrimoniale. I giudici di merito hanno ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale del lavoratore perché estranea alla logica della riconvenzionale ammessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto volta ad ampliare il thema decidendum con pretese ulteriori e cumulative, non meramente alternative o reattive rispetto alla domanda monitoria. In cassazione il lavoratore ha dedotto, con quattro motivi, violazione delle norme sul rito del lavoro e sull'opposizione a decreto ingiuntivo, lamentando: la pretesa contraddittorietà della fissazione di una nuova udienza con la successiva declaratoria di inammissibilità; l'omessa considerazione della domanda riconvenzionale e delle relative istanze istruttorie; l'omessa pronuncia sulle retribuzioni gennaio-aprile 2017 indicate nel CUD; la motivazione asseritamente carente della sentenza d'appello. La Corte ha respinto tutti i motivi, affermando che il rinvio dell'udienza serve solo a garantire il contraddittorio e non anticipa alcuna valutazione di ammissibilità; che, una volta esclusa l'ammissibilità della riconvenzionale, non vi era spazio per prove o per pronunce sulle relative pretese; e che la motivazione della corte territoriale era sufficiente. La Corte ha inoltre ribadito il principio per cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto può proporre domande nuove solo se alternative rispetto a quella azionata in monitorio e riconducibili al medesimo interesse sostanziale, non quando siano cumulative o autonome rispetto alla pretesa originaria.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte di cassazione ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto il gravame del lavoratore e, soprattutto, aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale da lui proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti e quattro i motivi, chiarendo che la fissazione di una nuova udienza nel rito del lavoro non incide sulla successiva valutazione di inammissibilità della domanda nuova; che l'esclusione della riconvenzionale precludeva anche l'esame delle prove e delle ulteriori istanze sulle retribuzioni; e che la motivazione della sentenza impugnata era intelligibile e coerente. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, oltre alle sanzioni ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande nuove solo se esse siano alternative rispetto alla domanda monitoria e riconducibili al medesimo interesse sostanziale perseguito con il ricorso per ingiunzione; non è invece ammesso un ampliamento cumulativo del thema decidendum con pretese autonome o ulteriori.
  • La fissazione di una nuova udienza nel rito del lavoro, disposta per assicurare il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale, non equivale a una valutazione positiva di ammissibilità della domanda stessa e non impedisce al giudice di dichiararla poi inammissibile.
  • Una volta accertata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, il giudice non è tenuto a istruire né a pronunciare sulle prove o sulle istanze strettamente collegate a quella domanda.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando dalla sentenza emerga chiaramente il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito, anche se la parte contesta la sinteticità della motivazione.
  • Nel rito del lavoro, come nel processo ordinario, la tutela del contraddittorio non elimina il requisito dell'alternatività della domanda nuova rispetto alla pretesa originaria azionata in via monitoria.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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