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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22789/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mandante)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un immobile appartenente alla mandante, stipulata da un soggetto munito di procura speciale. In un primo giudizio una precedente compravendita, conclusa in forza della stessa procura, era stata annullata per conflitto di interessi; secondo la mandante, il rappresentante, dopo quella vicenda, non poteva più utilizzare il potere di rappresentanza, che doveva ritenersi consumato, e comunque la successiva alienazione presentava le stesse criticità: prezzo incongruo, modalità dell'operazione non rispondenti all'interesse della rappresentata, mancata prova dell'effettivo pagamento e consapevolezza del conflitto da parte dell'acquirente. I ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello per: 1) motivazione apparente o carente, perché avrebbe aderito alla decisione di primo grado senza rispondere al motivo sul permanere della procura nonostante l'annullamento del precedente contratto; 2) motivazione illogica, per avere affermato insieme l'estinzione del potere rappresentativo e l'invalidità del negozio per conflitto di interessi; 3) violazione degli artt. 1394 e 1722 n. 1 c.c., sostenendo che l'annullamento del primo contratto non aveva travolto la procura; 4) violazione degli artt. 1394, 2697 c.c. e 115 c.p.c., per mancato accertamento concreto del conflitto e per pretesa errata valutazione delle prove; 5) violazione dell'art. 1394 c.c., perché non sarebbe stata dimostrata la consapevole conoscenza del conflitto da parte della società acquirente; 6) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 1388 c.c., assumendo che il prezzo fosse stato pagato al rappresentante e che l'effetto del pagamento dovesse riversarsi sulla rappresentata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e non viziata la motivazione della sentenza d'appello, osservando che la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato i temi decisivi e che l'argomentazione sulla consumazione del potere di rappresentanza costituiva la ratio principale, mentre quella sul conflitto di interessi era subordinata. Nel merito ha affermato che il potere di rappresentanza conferito per il compimento di uno o più atti individuati si consuma con il compimento di tali atti e non rivive per effetto dell'invalidità o inefficacia del negozio concluso; pertanto l'annullamento del precedente contratto non riattivava la procura. Ha inoltre confermato che il conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. richiede un accertamento concreto e che tale accertamento era stato correttamente compiuto dal giudice di merito, non sindacabile in cassazione. Le censure sulla conoscenza del conflitto da parte dell'acquirente, sull'asserita mancata prova del pagamento e sull'art. 1388 c.c. sono state dichiarate inammissibili o infondate perché miravano a un riesame del merito o perché irrilevanti, essendo il rappresentante ormai privo di potere e non essendo provato alcun riversamento del pagamento in favore della titolare del diritto. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ.

    La mancanza di motivazione rileva solo se si traduce in motivazione apparente o in un'anomalia costituzionalmente rilevante; è consentita la motivazione per relationem purché renda intellegibile il percorso decisorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; sono censurabili solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile e motivazione perplessa o incomprensibile.

  • art. 1394 c.c.

    Il conflitto di interessi del rappresentante comporta annullabilità del contratto solo se accertato in concreto, con incompatibilità effettiva tra interessi del rappresentato e del rappresentante o del terzo; non basta un conflitto astratto o ipotetico.

  • art. 1722, n. 1, cod. civ.

    Il potere rappresentativo si estingue con il compimento dell'affare per cui era stato conferito; l'invalidità del contratto concluso non fa rivivere la procura.

  • art. 2697 c.c.

    La censura di violazione dell'onere della prova non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o prove legali mal utilizzate; non quando si contesti la mera valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1388 c.c.

    L'adempimento del terzo o il pagamento effettuato al rappresentante è irrilevante se, al momento dell'atto, il rappresentante non disponeva più del potere di rappresentanza e non risulta alcun riversamento in favore del rappresentato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • La procura conferita per uno o più atti determinati si consuma con il compimento dell'atto o degli atti indicati; l'eventuale invalidità del contratto concluso non riapre né fa rivivere il potere rappresentativo.
  • Il conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. va verificato in concreto, non in astratto: occorre un'effettiva incompatibilità tra interesse del rappresentato e interesse del rappresentante o del terzo, valutata sulla specifica operazione.
  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei ristretti casi di anomalia costituzionalmente rilevante; la motivazione per relationem è valida se consente di comprendere le ragioni della decisione e la risposta ai motivi di appello.
  • Le censure che denunciano violazione di legge non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove, attività riservata al giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con l'erronea valutazione delle prove, ma richiede l'uso di prove non dedotte o l'inosservanza delle regole sulle prove legali.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilità

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