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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38151/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Messina per diverse censure: carenza e illogicità della motivazione rispetto ai capi di imputazione (identificazione basata su fotogrammi CCTV, aggancio delle celle dell'utenza mobile, riconoscimenti fotografici della persona offesa, testimonianze di terzi e loro attendibilità), discrepanze temporali tra furto e prelievi con carte sottratte, erronea attribuzione dell'aggravante della "minorata difesa" valutata solo sulla base dell'età, mancata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e vizi nella determinazione delle pene (applicazione del meccanismo moderatore ex art. 63 c.p., motivazione dei singoli aumenti per reati satellite ex sentenza Pizzone, e presunta violazione del divieto di reformatio in peius). I motivi sono stati proposti sotto le fattispecie di reato indicate (tra cui furti, indebito utilizzo di carte, accesso con documenti falsi ecc., con richiamo agli artt. 624-bis, 625 n.2, 493-ter, 61 nn.2 e 5, 61 n.5, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi o dichiarato inammissibili i motivi, confermando la correttezza del ragionamento dei giudici di merito. In particolare: i primi quattro motivi (contestazioni sull'apprezzamento probatorio e sull'identificazione tramite fotogrammi, testimonianze e agganci di celle) sono stati ritenuti infondati in quanto la Corte territoriale ha formato un giudizio motivato e fondato su indizi 'gravi, precisi e concordanti' (riconoscimenti della polizia giudiziaria, fotogrammi, riscontri dalle telecamere e testimonianze). I motivi relativi all'aggravante della minorata difesa e al diniego delle attenuanti generiche sono stati dichiarati inammissibili per carenza di specificità, poiché la Corte d'appello aveva invece motivato la valutazione (non solo età ma solitudine, difficoltà di deambulazione, uso di alias, spostamenti). Le doglianze sul calcolo della pena e sulla presunta reformatio in peius sono state respinte: la Corte ha ritenuto coerente la motivazione sulla pena complessiva e non ha riscontrato violazione del divieto di reformatio in peius, inoltre ha applicato i principi della giurisprudenza di legittimità (Pizzone) in modo compatibile con la misura contenuta degli aumenti. Esito pratico: conferma delle condanne e delle valutazioni di merito, con rigetto/ inammissibilità dei ricorsi delle tre ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiama il principio secondo cui la sentenza deve essere adeguatamente motivata; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse logica e sufficiente a mostrare il quadro argomentativo

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole di valutazione degli 'indizi'; la Corte ha confermato che indizi gravi, precisi e concordanti possono fondare la condanna

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Principio del dubbio ragionevole; la Corte ha precisato che il dubbio ragionevole deve essere ancorato alle risultanze processuali e argomentato, non una mera possibilità ipotetica

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, illogicità, omessa o insufficiente motivazione ecc.); la Corte ha applicato questi limiti per verificare la specificità e l'ammissibilità dei motivi

  • art. 624-bis cod. pen.; art. 625 n.2 cod. pen.; art. 493-ter cod. pen.; artt. 61 e 61 n.5 cod. pen.

    Norme penali contestate (reati relativi a utilizzo indebito di carte/ricettazione, furto aggravato, false attestazioni/uso di alias e aggravanti); la Corte ne ha ritenuto corretta l'applicazione alla fattispecie in base agli elementi indiziari valutati

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; la Corte territoriale ha richiamato i parametri oggettivi e soggettivi dell'art. 133 per motivare pena base e aumenti

  • art. 63, comma 4 cod. pen.

    Meccanismo moderatore della recidiva/continuazione; la Corte ha applicato correttamente le regole di calcolo e motivazione della pena complessiva in un contesto di reati continuativi

  • art. 81 cod. pen.

    Limiti legali all'intervento sanzionatorio (es. triplo della pena base); la Corte ha verificato che non vi fosse superamento dei limiti nella determinazione complessiva della pena

  • Sentenza Sez. U "Troise" (n. 14800/2017) e altre pronunce citate (Dessimone, Pizzone, Cardellini)

    Precedenti di legittimità usati come criterio: Troise sul valore degli indizi e limiti del sindacato in Cassazione; Pizzone sulla necessità di motivare aumenti per reati satellite; Cardellini sui requisiti per l'aggravante della minorata difesa. La Corte ha interpretato e applicato tali principi confermando la discrezionalità del giudice di merito entro i limiti motivazionali

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità verifica la presenza di un apparato argomentativo logico e non sostituisce la valutazione concreta delle risultanze di fatto: non è possibile in cassazione rievaluare i fatti ma solo censurare vizi di motivazione o di diritto.
  • Il riconoscimento dell'imputato in filmati di videosorveglianza e l'accertamento operato dalla polizia giudiziaria costituiscono indizi gravi e precisi che, se corroborati (es. agganci celle, testimonianze concordanti), possono fondare la condanna.
  • Il dubbio ragionevole ex art. 530 c.p.p. deve essere ancorato alle risultanze processuali e motivato; una ricostruzione meramente ipotetica o alternativa non supera il giudizio di gravità, precisione e concordanza degli indizi.
  • Per l'aggravante della minorata difesa non è sufficiente indicare solo l'età delle vittime: il giudice deve valutare concrete condizioni di vulnerabilità (solitudine, difficoltà motorie, ecc.). Tuttavia, un esplicito riferimento a tali elementi nel dispositivo è sufficiente a escludere la censura se adeguatamente motivato.
  • In tema di determinazione della pena per reati in continuazione, il giudice deve indicare i criteri e i parametri utilizzati (art. 133 c.p. e Giurisprudenza Pizzone); tuttavia, se gli aumenti applicati sono contenuti e la motivazione complessiva è chiara, la Cassazione può ritenere la motivazione sufficiente senza richiedere una ripartizione analitica minuziosa degli aumenti.

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