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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17808/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per danneggiamento (art. 635, comma 2, n.1 c.p.) contestando: 1) il riconoscimento dell'aggravante "esposizione alla pubblica fede" sostenendo che l'autovettura si trovava in un parcheggio videosorvegliato (sistema a circuito chiuso) e quindi l'aggravante non sarebbe applicabile; 2) la definizione del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: 1) la presenza di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso non esclude di per sé l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7) c.p. perché tale sistema non garantisce l'immediata interruzione dell'azione criminosa; 2) la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è stata legittimamente negata dalla Corte d'appello, che ha valutato la condotta come reattiva e vendicativa (rimproveri precedenti dell'offesa verso l'imputato), indicatore negativo della personalità ai sensi dell'art. 133 c.p.; 3) il diniego delle attenuanti generiche è corretto alla luce dei precedenti penali e dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; 4) la recidiva è stata valutata correttamente con esame concreto del rapporto tra precedenti e fatto attuale. Per questi motivi la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 635, comma 2, n. 1 c.p.

    Norma che incrimina il danneggiamento: il ricorso riguarda la condanna per questo reato; la Corte non ha censurato la qualificazione del fatto come danneggiamento.

  • art. 625, comma 1, n. 7) c.p.

    Aggravante per cose esposte alla pubblica fede: la Corte ha interpretato che la mera presenza di videosorveglianza non esclude l'aggravante, salvo che sia dimostrato un sistema di sorveglianza specificamente efficace a impedire immediatamente la consumazione del reato.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: applicabile solo dopo valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; la Corte d'appello ha legittimamente negato la sua applicazione avendo riscontrato elementi negativi (condotta vendicativa) che escludono la tenuità rilevante.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della tenuità: il giudice può indicare solo i criteri ritenuti rilevanti; la Corte ha considerato l'elemento reattivo-vendicativo e i precedenti quali indicatori negativi della personalità.

  • art. 99 c.p.

    Disciplina della recidiva: la Corte ha ribadito che il giudice deve valutare concretamente il rapporto tra precedenti e fatto attuale per stabilire se la recidiva indichi perdurante inclinazione al delitto.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis c.p.p.

    Norme procedurali sul contraddittorio scritto e sulla trattazione orale: il procedimento di Cassazione si è svolto per contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini indicati.

Massime di principio

  • La presenza di videosorveglianza non elimina automaticamente l'aggravante "esposizione alla pubblica fede": per escluderla occorre dimostrare che la sorveglianza fosse concretamente ed efficacemente idonea a impedire l'immediata consumazione del reato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) va valutata con riferimento ai criteri dell'art. 133: non è necessaria l'analisi di tutti i fattori, ma devono essere indicati quelli ritenuti rilevanti; elementi negativi della personalità (es. condotta vendicativa) possono giustificare il diniego.
  • Le attenuanti generiche non sono automatiche in assenza di elementi negativi: la loro concessione richiede l'emersione di elementi positivi a favore dell'imputato; l'assenza di tali elementi legittima il diniego.
  • La qualificazione della recidiva richiede un giudizio concreto e individualizzato; il giudice deve valutare la natura delle pregresse condanne, la loro affinità con il fatto attuale, la distanza temporale e altri parametri per stabilire se sussista una perdurante inclinazione al reato.
  • I ricorsi per Cassazione possono essere dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e con possibile sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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