Cassazione Penale, Sentenza n. 17808/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per danneggiamento (art. 635, comma 2, n.1 c.p.) contestando: 1) il riconoscimento dell'aggravante "esposizione alla pubblica fede" sostenendo che l'autovettura si trovava in un parcheggio videosorvegliato (sistema a circuito chiuso) e quindi l'aggravante non sarebbe applicabile; 2) la definizione del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: 1) la presenza di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso non esclude di per sé l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7) c.p. perché tale sistema non garantisce l'immediata interruzione dell'azione criminosa; 2) la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è stata legittimamente negata dalla Corte d'appello, che ha valutato la condotta come reattiva e vendicativa (rimproveri precedenti dell'offesa verso l'imputato), indicatore negativo della personalità ai sensi dell'art. 133 c.p.; 3) il diniego delle attenuanti generiche è corretto alla luce dei precedenti penali e dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; 4) la recidiva è stata valutata correttamente con esame concreto del rapporto tra precedenti e fatto attuale. Per questi motivi la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che incrimina il danneggiamento: il ricorso riguarda la condanna per questo reato; la Corte non ha censurato la qualificazione del fatto come danneggiamento.
Aggravante per cose esposte alla pubblica fede: la Corte ha interpretato che la mera presenza di videosorveglianza non esclude l'aggravante, salvo che sia dimostrato un sistema di sorveglianza specificamente efficace a impedire immediatamente la consumazione del reato.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: applicabile solo dopo valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; la Corte d'appello ha legittimamente negato la sua applicazione avendo riscontrato elementi negativi (condotta vendicativa) che escludono la tenuità rilevante.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della tenuità: il giudice può indicare solo i criteri ritenuti rilevanti; la Corte ha considerato l'elemento reattivo-vendicativo e i precedenti quali indicatori negativi della personalità.
Disciplina della recidiva: la Corte ha ribadito che il giudice deve valutare concretamente il rapporto tra precedenti e fatto attuale per stabilire se la recidiva indichi perdurante inclinazione al delitto.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis c.p.p.
Norme procedurali sul contraddittorio scritto e sulla trattazione orale: il procedimento di Cassazione si è svolto per contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini indicati.
Massime di principio
- La presenza di videosorveglianza non elimina automaticamente l'aggravante "esposizione alla pubblica fede": per escluderla occorre dimostrare che la sorveglianza fosse concretamente ed efficacemente idonea a impedire l'immediata consumazione del reato.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) va valutata con riferimento ai criteri dell'art. 133: non è necessaria l'analisi di tutti i fattori, ma devono essere indicati quelli ritenuti rilevanti; elementi negativi della personalità (es. condotta vendicativa) possono giustificare il diniego.
- Le attenuanti generiche non sono automatiche in assenza di elementi negativi: la loro concessione richiede l'emersione di elementi positivi a favore dell'imputato; l'assenza di tali elementi legittima il diniego.
- La qualificazione della recidiva richiede un giudizio concreto e individualizzato; il giudice deve valutare la natura delle pregresse condanne, la loro affinità con il fatto attuale, la distanza temporale e altri parametri per stabilire se sussista una perdurante inclinazione al reato.
- I ricorsi per Cassazione possono essere dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e con possibile sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Testo integrale
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