Cassazione Penale, Ordinanza n. 31943/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'efficacia della sentenza di appello che aveva già confermato la condanna dell'imputato a un anno di reclusione per il reato contestato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione per violazione della misura di prevenzione personale. Dal testo emerge che il ricorso denunciava asserite carenze motivazionali della decisione di merito, ma la Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a un riesame del merito della vicenda e riproducevano doglianze già esaminate e disattese dal giudice territoriale. In particolare, la difesa contestava il trattamento sanzionatorio, anche con riguardo alla recidiva reiterata e specifica ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, prospettando letture alternative ritenute incompatibili con le risultanze processuali e con la giurisprudenza consolidata.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della continuazione tra i fatti contestati, in concorso con la norma incriminatrice della violazione della misura di prevenzione.
art. 75, comma 2, d.lgs. 5 settembre 2011, n. 159
Norma incriminatrice per la violazione degli obblighi e dei divieti derivanti dalla misura di prevenzione; è la disposizione sostanziale contestata all'imputato.
La sentenza di merito, richiamata dalla Cassazione, aveva applicato la recidiva reiterata e specifica, ritenendola equivalente alle attenuanti generiche.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di lamentate carenze motivazionali, solleciti in realtà una nuova valutazione del merito e delle emergenze probatorie.
- Non è ammissibile una censura che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- È inammissibile il ricorso che prospetti ricostruzioni interpretative palesemente incompatibili con le risultanze processuali e con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
- Quando la doglianza investe soltanto il trattamento sanzionatorio, la motivazione è immune da censure se il giudice di merito ha dato conto dell'applicazione della recidiva e del giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche.
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