Cassazione Civile, Ordinanza n. 31164/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio avanti al Consiglio di Stato, definito da una ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di una società avverso la sentenza del Consiglio di Stato per asserito eccesso di potere giurisdizionale e violazione dei limiti esterni della giurisdizione. La società soccombente ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. dell'ordinanza della Cassazione, deducendo, con un primo motivo, che il provvedimento sarebbe stato viziato da errore di fatto perché, pur riportando correttamente nel frontespizio numero di ruolo, parti e provvedimento impugnato, nel "considerato in fatto" e nel "ritenuto in diritto" avrebbe fatto riferimento a un diverso procedimento tra altre parti, con conseguente divergenza tra realtà processuale e contenuto dell'ordinanza. In subordine, con un secondo motivo, ha lamentato che l'ordinanza avesse integralmente ignorato i motivi di ricorso svolti nel procedimento originario. La controparte si è costituita con controricorso, mentre un'altra intimata non ha svolto difese.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno preso atto che, in un diverso procedimento connesso trattato nella medesima adunanza, era già stata dichiarata l'inesistenza giuridica dell'ordinanza oggetto di revocazione e, conseguentemente, era stato dichiarato inammissibile il ricorso originario. Venuto meno l'oggetto della domanda di revocazione, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda processuale.
Norme richiamate
costituisce il rimedio azionato per la revocazione dell'ordinanza di legittimità per errore di fatto
richiamato come specifico motivo di revocazione per errore di fatto
la riunione di procedimenti connessi è possibile anche in sede di legittimità, ma richiede una connessione oggettiva effettiva
art. 111, comma ottavo, Cost.
richiamato nel ricorso originario come parametro della denunciata violazione dei limiti esterni della giurisdizione
richiamato nel ricorso originario quale norma sui motivi di ricorso per cassazione
richiamato nel ricorso originario quale norma sui ricorsi avverso decisioni del giudice amministrativo
richiamato nel ricorso originario in relazione al sistema di impugnazione delle decisioni amministrative
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. presuppone l'esistenza giuridica del provvedimento impugnato: se il provvedimento viene successivamente dichiarato giuridicamente inesistente, viene meno l'oggetto del giudizio di revocazione.
- Quando l'oggetto dell'impugnazione è travolto da una precedente declaratoria di inesistenza del provvedimento, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La riunione di procedimenti in sede di legittimità è consentita solo in presenza di una reale connessione oggettiva tra le cause; in mancanza, non può essere disposta per mera opportunità organizzativa.
- La compensazione integrale delle spese è giustificata quando la definizione della controversia dipende da una peculiare evoluzione processuale e da ragioni non imputabili alla sola soccombenza di una parte.
Come è indicizzato
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