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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05212/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado con rito abbreviato e poi in appello per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha contestato la mancata riqualificazione della detenzione di cocaina nel fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e, con un secondo motivo sostanzialmente analogo, la mancata riqualificazione della detenzione di hashish in modica quantità nel medesimo reato di lieve entità. La Corte di appello aveva ritenuto ostativi alla qualificazione attenuata la purezza della cocaina, il numero di dosi ricavabili, la disponibilità di più tipi di stupefacente e di materiale per il confezionamento, valorizzando indici di professionalità del traffico e una valutazione globale dei dati fattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero pedissequamente ripropositivi di una censura già motivatamente disattesa in appello, in presenza di doppia conforme di merito, e che la valutazione dei giudici territoriali fosse coerente con la giurisprudenza richiamata sul giudizio di esclusione della lieve entità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    disposizione incriminatrice per la detenzione illecita di stupefacenti nella forma base contestata e confermata nei due gradi di merito.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    ipotesi di lieve entità invocata dal ricorrente per la detenzione di cocaina e hashish; la Corte ribadisce che non ricorre quando la valutazione complessiva dei dati fattuali evidenzia una condotta non occasionale o professionale.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    richiamata per il principio secondo cui il pagamento alla Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione che riproponga senza sviluppo critico le medesime censure già disattese dai giudici di appello è inammissibile.
  • La qualificazione del fatto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione globale di tutti gli indici fattuali, tra cui qualità e quantità della sostanza, numero di dosi ricavabili, pluralità di stupefacenti e presenza di strumenti per il confezionamento.
  • La mera deduzione della detenzione di modiche quantità di singole sostanze non impone la riqualificazione in lieve entità quando il quadro complessivo depone per una attività di spaccio organizzata o professionale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, di regola, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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