Cassazione Civile, Ordinanza n. 33051/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte della Corte d'appello, della domanda di un lavoratore volta a ottenere dall'INPS, in qualità di gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato durante il rapporto di lavoro con una società poi dichiarata fallita. La Corte territoriale ha ritenuto che il TFR sia esigibile solo alla cessazione del rapporto e che, nel caso concreto, il rapporto non fosse cessato in modo definitivo perché era proseguito senza soluzione di continuità con la società cessionaria del ramo d'azienda; mancava quindi il presupposto dell'insolvenza del datore di lavoro al momento dell'esigibilità del TFR e della domanda di ammissione al passivo. Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, L. n. 428/1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE, chiedendo in via subordinata il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai sensi dell'art. 267 TFUE sull'interpretazione delle norme europee richiamate.
La decisione
Nel corso del giudizio di legittimità è stato depositato atto di rinuncia al ricorso conforme all'art. 390 c.p.c.; la Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391, primo comma, c.p.c. Ha compensato integralmente le spese, richiamando la peculiare complessità delle questioni trattate e una precedente pronuncia di legittimità su temi sovrapponibili. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la norma riguarda solo rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per censurare la violazione o falsa applicazione di legge sostanziale
art. 47, commi 4-bis e 5, L. n. 428/1990
richiamata come disciplina nazionale degli effetti del trasferimento d'azienda e dei limiti agli accordi derogatori alla solidarietà tra cedente e cessionario
artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE
invocati quale parametro europeo di tutela nei trasferimenti d'azienda
art. 267 TFUE
richiamato per il possibile rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
consente la rinuncia al ricorso secondo le forme prescritte
fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità in seguito alla rinuncia
richiamato per giustificare la compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ne esclude l'applicabilità nei casi di estinzione del giudizio, perché riferita solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Massime di principio
- La rinuncia validamente depositata in cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità, precludendo ogni pronuncia sul merito del ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare le spese ove ricorrano ragioni di particolare complessità della controversia.
- La disciplina del contributo unificato aggravato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica all'estinzione del giudizio, essendo circoscritta ai casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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