Cassazione Civile, Ordinanza n. 21029/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (postale)
La controversia
La controversia nasce dall'incasso, presso una dipendenza dell'operatore postale, di un assegno di traenza risultato provento di furto e poi riscosso da un soggetto non legittimato. La società assicuratrice, dopo aver dovuto pagare nuovamente il legittimo creditore, aveva ottenuto nei gradi di merito la condanna risarcitoria della società postale per avere consentito l'incasso irregolare. La Corte d'appello aveva escluso un concorso di colpa della creditrice assicurata, ritenendo che l'invio del titolo per posta ordinaria non avesse incidenza causale giuridicamente rilevante rispetto alla responsabilità della banca negoziatrice e al danno, sul presupposto che rilevasse solo la mancata verifica del titolo e della sua circolazione. La società postale ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 83 del codice postale, sostenendo che la spedizione dell'assegno mediante posta ordinaria, in violazione del divieto di includere valori nella corrispondenza ordinaria e raccomandata, costituiva condotta idonea a integrare il concorso di colpa del mittente e antecedente causale dell'evento dannoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche intrasferibile, quando il titolo sia sottratto e poi incassato da un soggetto non legittimato, è condotta idonea a giustificare il concorso di colpa del mittente, perché espone volontariamente a un rischio superiore a quello consentito dalle regole di prudenza e dal dovere di salvaguardare gli interessi degli altri soggetti coinvolti. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e il rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La norma sul concorso colposo del creditore è applicabile quando la condotta del mittente abbia contribuito causalmente all'evento dannoso; la spedizione del titolo con posta ordinaria può integrare tale concorso.
Il divieto di includere valori nella corrispondenza ordinaria e raccomandata rileva ai fini della valutazione della colpa del mittente nella scelta del mezzo di spedizione.
Richiamati per il criterio del nesso causale e dell'antecedente necessario nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante.
È il parametro della causa prossima e del danno conseguenza, cui il giudice deve riferirsi senza risalire all'infinito nella catena causale.
Massime di principio
- La spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se intrasferibile, può integrare un comportamento colposo del mittente rilevante ai fini dell'art. 1227 c.c. se il titolo viene sottratto e incassato da soggetto non legittimato.
- Nel valutare il concorso del creditore o del mittente non si deve risalire indefinitamente nella serie causale: occorre arrestarsi alla condotta che, secondo il criterio della causalità giuridicamente rilevante, ha esposto l'evento a un rischio apprezzabile e non consentito.
- La violazione delle regole di comune prudenza e delle prescrizioni sul servizio postale può concorrere con l'eventuale colpa del soggetto che paga o negozia il titolo, senza che l'una escluda l'altra.
- L'accertamento del nesso di causalità e quello della responsabilità per concorso colposo sono profili autonomi della decisione e possono essere oggetto di separata impugnazione.
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