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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19368/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 11/12/2025 che aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata per reati di illecita detenzione e spaccio di stupefacenti qualificati come violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Procuratore Generale ha contestato l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che si trattava in realtà di una fiorente attività continuativa di spaccio di cocaina, commessa in concorso con altri soggetti, incompatibile con la qualificazione attenuata prevista dal comma 5 dell'art. 73.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, nella procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'impugnazione per errata qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è ammessa solo per errori manifesti, vale a dire quando la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione senza margini di opinabilità. Nel caso di specie il Procuratore Generale ha in realtà censurato il percorso argomentativo e la valutazione dei fatti della sentenza (richiedendo una rivalutazione delle prove e della qualificazione), e non ha dimostrato un errore di qualificazione manifesto. Perciò l'impugnazione è inammissibile. Non sono state disposte spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p., considerata la qualità di parte pubblica del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento); nel contesto, la sentenza impugnata era il frutto di una pena concordata fra parti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma del testo unico sugli stupefacenti riguardante talune ipotesi di illecita detenzione e spaccio; nel caso la condotta era stata qualificata nelle forme attenuate previste dal comma 5.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita la possibilità di impugnazione per vizio di qualificazione giuridica nelle sentenze che si fondano sulla applicazione della pena su richiesta delle parti: il vizio deve essere 'manifesto' per essere valutabile in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disciplina la liquidazione delle spese nel procedimento in Cassazione; la Corte ha deciso di non disporre nulla sulle spese, avendo il ricorrente la qualità di parte pubblica.

  • Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023

    Giurisprudenza richiamata per affermare il principio secondo cui l'errore di qualificazione invocato in Cassazione deve essere manifesto e immediatamente evincibile dagli atti, altrimenti l'impugnazione è inammissibile.

  • Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg, Rv. 281116

    Ulteriore pronuncia che conferma il limite al sindacato in Cassazione delle qualificazioni giuridiche nelle sentenze frutto di patteggiamento, richiedendo l'assenza di margini di opinabilità per procedere all'annullamento.

Massime di principio

  • Nelle sentenze emesse a seguito di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) la Cassazione può censurare la qualificazione giuridica dei fatti solo in presenza di un errore manifesto, immediatamente percepibile dal capo di imputazione e dalla motivazione.
  • Il Procuratore non può utilizzare la Cassazione per ottenere una rivalutazione dei fatti o della motivazione: se la contestazione riguarda in realtà la valutazione probatoria o l'argomentazione della sentenza, l'impugnazione è inammissibile.
  • Per avere successo nel censurare la qualificazione giuridica di una sentenza concordata è necessario dimostrare un'evidente discordanza tra quanto contestato nell'imputazione e la qualificazione adottata in sentenza, senza margini di opinabilità.
  • I provvedimenti frutto di patteggiamento godono di una tutela che privilegia la stabilità dell'accordo tra le parti; le doglianze del pubblico ministero devono quindi essere chiare e fondate su errori giuridici manifesti, non su diverse valutazioni del merito.
  • Nel contesto di reati di stupefacenti, per contestare la qualificazione come "piccolo spaccio" occorre portare elementi obiettivi (es. volume e continuità dell'attività, partecipazione in concorso organizzato) che rendano incompatibile la qualificazione attenuata.

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