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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40996/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha applicato la continuazione tra due sentenze di condanna e ha rideterminato la pena complessiva in 4 anni e 8 mesi. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché: (a) l'aumento per continuazione non sarebbe stato motivato distintamente per i reati per i quali si è ritenuto sussistere il medesimo disegno criminoso; (b) l'aumento di 1 anno e 8 mesi risultava sproporzionato, posto che entrambe le sentenze erano state celebrate con rito abbreviato. Contestate le modalità di calcolo della pena a seguito della dichiarata continuazione tra la sentenza della Corte d'appello del 30/03/2022 (2 anni e 8 mesi per artt. 319 e 321 c.p.) e quella del 10/01/2024 (3 anni per artt. 319, 321, 479 c.p.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente individuato la pena base nella sentenza più grave (3 anni) e abbia applicato gli aumenti conformemente al giudicato: ha operato l'aumento interno per i reati satellite della sentenza n. 2 secondo la valutazione del giudice della cognizione e ha aggiunto l'aumento per la continuazione esterna con il reato della sentenza n. 1, limitandosi a un unico aumento in relazione al fatto che, nel giudizio di appello, i tre comportamenti corruttivi contestati nella sentenza n. 1 erano stati ritenuti un unico reato. La censura di sproporzione è stata ritenuta inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non ha indicato alcun parametro di comparazione. Conseguentemente il provvedimento impugnato è confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.

  • Artt. 319, 321, 479 cod. pen.

    citati nelle sentenze impugnate

    Fattispecie penali per le quali il ricorrente è stato condannato; rilevanti ai fini della determinazione della pena e dell'individuazione del reato base e dei reati satellite nella continuazione.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 45783 del 04/12/2024 (D'Amico)

    Sez. 1, n. 45783 del 04/12/2024

    Ribadito il principio di legalità nella determinazione della pena: il giudice dell'esecuzione deve attenersi al giudicato nel rideterminare la pena e individuare la pena base nel reato più grave tra quelli da porre in continuazione.

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007 (P.g. in proc. Volpe e altri, Rv. 237692–01)

    Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007

    Sottolinea i limiti dei poteri del giudice dell'esecuzione per rispetto del giudicato, precludendo valutazioni di fatto già definitivamente compiute dal giudice della cognizione.

Massime di principio

  • Quando il giudice della cognizione ha qualificato più comportamenti come un unico reato, in fase esecutiva va applicato un unico aumento per quella fattispecie, anche se i comportamenti sono pluralmente descritti negli atti.
  • Nella continuazione tra sentenze il giudice dell'esecuzione deve prendere come base la pena relativa al reato più grave e applicare gli aumenti per continuazione interna ed esterna nel rispetto del giudicato formatosi in sede di cognizione.
  • Una censura di sproporzione della pena è inammissibile se formulata in termini generici: il ricorrente deve indicare un parametro di comparazione concreto e mostrare in che punto del calcolo vi sia errore o eccesso.
  • Il rito abbreviato delle sentenze non esclude in astratto l'applicazione dell'aumento per continuazione; per ottenere accoglimento della censura occorre dimostrare specifiche anomalie nel trattamento sanzionatorio rispetto al giudicato.
  • Per impugnare con successo la rideterminazione della pena in sede esecutiva è necessario evidenziare violazioni di legge nel calcolo, errore matematico o contrasto con le valutazioni già definitive del giudice della cognizione; mere obiezioni generiche sul merito non sono sufficienti.

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