Cassazione Penale, Sentenza n. 40996/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha applicato la continuazione tra due sentenze di condanna e ha rideterminato la pena complessiva in 4 anni e 8 mesi. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché: (a) l'aumento per continuazione non sarebbe stato motivato distintamente per i reati per i quali si è ritenuto sussistere il medesimo disegno criminoso; (b) l'aumento di 1 anno e 8 mesi risultava sproporzionato, posto che entrambe le sentenze erano state celebrate con rito abbreviato. Contestate le modalità di calcolo della pena a seguito della dichiarata continuazione tra la sentenza della Corte d'appello del 30/03/2022 (2 anni e 8 mesi per artt. 319 e 321 c.p.) e quella del 10/01/2024 (3 anni per artt. 319, 321, 479 c.p.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente individuato la pena base nella sentenza più grave (3 anni) e abbia applicato gli aumenti conformemente al giudicato: ha operato l'aumento interno per i reati satellite della sentenza n. 2 secondo la valutazione del giudice della cognizione e ha aggiunto l'aumento per la continuazione esterna con il reato della sentenza n. 1, limitandosi a un unico aumento in relazione al fatto che, nel giudizio di appello, i tre comportamenti corruttivi contestati nella sentenza n. 1 erano stati ritenuti un unico reato. La censura di sproporzione è stata ritenuta inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non ha indicato alcun parametro di comparazione. Conseguentemente il provvedimento impugnato è confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.
citati nelle sentenze impugnate
Fattispecie penali per le quali il ricorrente è stato condannato; rilevanti ai fini della determinazione della pena e dell'individuazione del reato base e dei reati satellite nella continuazione.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 45783 del 04/12/2024 (D'Amico)
Sez. 1, n. 45783 del 04/12/2024
Ribadito il principio di legalità nella determinazione della pena: il giudice dell'esecuzione deve attenersi al giudicato nel rideterminare la pena e individuare la pena base nel reato più grave tra quelli da porre in continuazione.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007 (P.g. in proc. Volpe e altri, Rv. 237692–01)
Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007
Sottolinea i limiti dei poteri del giudice dell'esecuzione per rispetto del giudicato, precludendo valutazioni di fatto già definitivamente compiute dal giudice della cognizione.
Massime di principio
- Quando il giudice della cognizione ha qualificato più comportamenti come un unico reato, in fase esecutiva va applicato un unico aumento per quella fattispecie, anche se i comportamenti sono pluralmente descritti negli atti.
- Nella continuazione tra sentenze il giudice dell'esecuzione deve prendere come base la pena relativa al reato più grave e applicare gli aumenti per continuazione interna ed esterna nel rispetto del giudicato formatosi in sede di cognizione.
- Una censura di sproporzione della pena è inammissibile se formulata in termini generici: il ricorrente deve indicare un parametro di comparazione concreto e mostrare in che punto del calcolo vi sia errore o eccesso.
- Il rito abbreviato delle sentenze non esclude in astratto l'applicazione dell'aumento per continuazione; per ottenere accoglimento della censura occorre dimostrare specifiche anomalie nel trattamento sanzionatorio rispetto al giudicato.
- Per impugnare con successo la rideterminazione della pena in sede esecutiva è necessario evidenziare violazioni di legge nel calcolo, errore matematico o contrasto con le valutazioni già definitive del giudice della cognizione; mere obiezioni generiche sul merito non sono sufficienti.
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