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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23615/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La società aeroportuale aveva presentato insinuazione tempestiva al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di una compagnia aerea, chiedendo l’ammissione in privilegio di crediti per diritti di imbarco, approdo, partenza, sosta, merci, sicurezza passeggeri, controllo bagagli, servizi PRM e addizionale comunale, asseritamente assistiti dal privilegio aeronautico previsto dal codice della navigazione. Il giudice delegato aveva ammesso i crediti solo al chirografo, ritenendo non provata la riferibilità dei crediti ai singoli aeromobili e inutilizzabile il conteggio prodotto. In opposizione, la creditrice deduceva di aver già assolto l’onere di descrivere i beni e i presupposti del privilegio mediante documentazione depositata nella fase di verifica e sosteneva che, comunque, il privilegio ex art. 1023 cod. nav. dovesse estendersi anche ai crediti relativi a sicurezza passeggeri, bagagli, PRM e addizionale comunale. Il tribunale rigettava l’opposizione ritenendo che la specificazione dei singoli aeromobili fosse stata introdotta solo in opposizione, con inammissibile mutamento del petitum e domanda nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c., oltre a reputare superfluo l’esame della questione sull’estensione del privilegio. In cassazione la ricorrente denunciava: 1) falsa applicazione degli artt. 93 l.fall. e 345 c.p.c. e violazione degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la dettagliata elencazione dei beni fosse solo chiarimento di elementi già allegati; 2) violazione dell’art. 1023 cod. nav. sulla estensione del privilegio; 3) contraddittorietà della motivazione, perché il tribunale aveva al contempo escluso e poi implicitamente riconosciuto l’esistenza di una documentazione idonea, lamentando che il giudice avesse preteso un calcolo finale per ciascun aeromobile senza considerare i documenti già prodotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che il tribunale avesse erroneamente qualificato come domanda nuova la maggiore specificazione dei dati già allegati nella fase di verifica del passivo: dai documenti prodotti emergeva già l’identificazione degli aeromobili e la riferibilità, almeno pro quota, dei crediti ai singoli mezzi, sicché il deposito in opposizione dei prospetti riepilogativi costituiva soltanto una rielaborazione esplicativa. È stato inoltre affermato che, ai fini dell’art. 93, comma 3, n. 4, l.fall., applicabile anche all’amministrazione straordinaria, la sanzione della degradazione al chirografo opera solo in caso di omissione o assoluta incertezza della descrizione del bene oggetto di privilegio, non quando la ricostruzione sia semplicemente complessa. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la domanda alla luce di tali principi e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1022 cod. nav.

    richiamato dalla creditrice come base del privilegio sui diritti aeroportuali

  • art. 1023 cod. nav.

    individua i crediti privilegiati sull’aeromobile, tra cui i diritti di aeroporto e gli altri diritti e tasse della medesima specie; la questione sull’estensione era però assorbita

  • art. 1029 cod. nav.

    richiamato dal tribunale come limite del privilegio sulle pertinenze e parti separabili dell’aeromobile

  • art. 1036 cod. nav.

    richiamato dal tribunale per affermare la preferenza anche rispetto ai crediti ipotecari

  • art. 93 l. fall.

    l’indicazione del titolo di prelazione e la descrizione del bene gravato da privilegio speciale sono necessarie; la mancanza o assoluta incertezza della descrizione comporta la degradazione del credito al chirografo

  • art. 95 l. fall.

    richiamato in relazione alle memorie integrative depositate nella verifica del passivo

  • art. 98 l. fall.

    richiamato per l’opposizione allo stato passivo

  • art. 99 l. fall.

    consente il deposito di nuovi documenti nel giudizio di opposizione allo stato passivo, ma non giustifica di per sé la trasformazione della domanda

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dal tribunale per escludere la novità della domanda; la Corte ha escluso che vi fosse una vera mutatio libelli

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente a tutela del giusto processo

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    base del motivo di ricorso per omesso esame/contraddittorietà motivazionale

  • d.l. n. 347 del 2003

    richiamato per l’applicabilità della disciplina dell’amministrazione straordinaria

  • l. n. 39 del 2004

    richiamata come legge di conversione del d.l. n. 347 del 2003

  • d.lgs. n. 270 del 1999

    contiene il rinvio agli artt. 93 e ss. l.fall. per la verifica dei crediti nell’amministrazione straordinaria

  • d.lgs. 5/2006

    richiamato come novella dell’art. 93 l.fall.

  • d.lgs. 169/2007

    richiamato come ulteriore novella dell’art. 93 l.fall.

Massime di principio

  • Nel giudizio di verifica del passivo, la descrizione del bene gravato da privilegio speciale è sufficiente quando, letti complessivamente ricorso e documenti allegati, consenta di identificare il bene e il credito; la sanzione della degradazione al chirografo opera solo se la descrizione manca del tutto o resta assolutamente incerta.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il deposito di documenti ulteriori o di prospetti riepilogativi che rielaborano dati già tempestivamente allegati non integra necessariamente una domanda nuova né una mutatio libelli, se non amplia il petitum o la causa petendi ma si limita a rendere più chiari gli elementi già dedotti.
  • Ai fini della verifica dell’ammissibilità del privilegio speciale, il giudice deve esaminare tutte le complessive indicazioni risultanti dalle allegazioni iniziali e dai documenti depositati, senza pretendere che la parte fornisca una ricostruzione meramente aritmetica o unitaria che possa essere agevolmente desunta dagli atti.
  • La questione dell’estensione oggettiva di un privilegio, se logicamente subordinata alla corretta identificazione del bene o del credito privilegiato, resta assorbita quando il giudice di merito abbia erroneamente escluso in radice l’ammissibilità della domanda per asserita novità o indeterminatezza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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