Cassazione Penale, Ordinanza n. 05658/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di appello sulla responsabilità per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente e sulla pena rideterminata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, lo aveva assolto dal reato contestato al capo 32 e aveva confermato la responsabilità per il capo 33 relativo alla illecita detenzione di circa 100 grammi di marijuana, rideterminando la pena in anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 5.033,00 di multa. I motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 125 e 546, comma 1, c.p.p. e all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo, in sostanza, che la condotta dovesse essere riqualificata nella ipotesi di lieve entità. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato, con valutazione complessiva del fatto, il dato ponderale della sostanza, la ricavabilità di 530 dosi medie singole, le modalità dell'azione e le circostanze concrete, elementi incompatibili con la lieve entità perché indicativi di sistematicità e diffusività dell'attività di spaccio, destinata a una platea indeterminata di consumatori. È stata inoltre ritenuta non censurabile la diversa risposta sanzionatoria rispetto a un coimputato giudicato separatamente, essendo giustificata dalle specifiche risultanze processuali che mostravano l'inserimento del ricorrente in una più ampia rete di spaccio e la disponibilità di stabili canali di approvvigionamento.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per denunciare un vizio di motivazione; la Corte non ravvisa alcuna violazione, reputando la motivazione della sentenza di merito congrua e non manifestamente illogica.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'adeguatezza della motivazione; la Corte ritiene soddisfatto l'obbligo motivazionale dalla sentenza di appello.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La Corte ribadisce che la lieve entità va valutata complessivamente, considerando sia modalità, mezzi e circostanze dell'azione sia quantità e qualità della sostanza; nel caso concreto, quantità, dosi ricavabili e modalità della condotta escludono la qualificazione attenuata.
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti applicata al fatto di detenzione illecita di marijuana.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto in materia di stupefacenti, il giudice deve compiere una valutazione globale e congiunta di tutti i parametri normativi, considerando insieme le modalità della condotta e i dati oggettivi relativi alla sostanza.
- Una quantità di sostanza idonea a ricavare un numero elevato di dosi, unitamente a modalità e circostanze indicative di organizzazione o diffusività dell'attività illecita, è incompatibile con l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
- Il diverso trattamento sanzionatorio tra coimputati non integra di per sé vizio di motivazione, salvo che la disparità sia sorretta da argomentazioni irragionevoli o paradossali; se sorretta da specifiche risultanze processuali, resta insindacabile in cassazione.
Come è indicizzato
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