Cassazione Civile, Ordinanza n. 33640/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di lavoro a termine con Poste Italiane, poi dichiarato nullo quanto al termine apposto e convertito in rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal 2 aprile 2003. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha liquidato al lavoratore un'indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010 pari a cinque mensilità, ha disposto in favore della società la restituzione di quanto già corrisposto al lavoratore a titolo di retribuzioni e ha regolato le spese. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulla domanda di accertamento del diritto alle retribuzioni per il periodo successivo alla conversione del rapporto, sostenendo che tale domanda era stata già proposta sin dal primo grado e non era nuova; 2) violazione di norme processuali e sostanziali e vizio di motivazione per errata interpretazione degli atti e per avere dichiarato inammissibile la domanda economica relativa alle retribuzioni, senza adeguata motivazione; 3) violazione dei criteri di liquidazione delle spese e dei minimi tariffari. Il ricorrente sosteneva che le somme percepite per il periodo successivo alla conversione non potessero essere restituite e che occorresse una specifica statuizione sulla spettanza delle retribuzioni maturate dopo la sentenza di conversione, con conseguente corretta quantificazione dell'eventuale debito restitutorio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli connessi e fondati. Ha affermato che il giudice del rinvio aveva omesso di pronunciarsi sulla questione, specificamente dedotta e rilevante, relativa alle retribuzioni riferite al periodo successivo alla conversione del rapporto e alla loro incidenza sul quantum della pretesa restitutoria. Ha richiamato il principio secondo cui l'indennità forfettizzata e onnicomprensiva prevista dall'art. 32, commi 5, 6 e 7, l. n. 183/2010 copre il periodo intermedio tra la scadenza del termine e la sentenza di conversione, mentre le retribuzioni successive alla conversione sono dovute e non ripetibili. Per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione alle censure accolte e il giudizio è stato rinviato ad altro giudice, che dovrà pronunciarsi sulla domanda di pagamento delle retribuzioni, individuare il dies a quo, determinare l'eventuale debito restitutorio e provvedere anche sulle spese di tutti i gradi, compreso il giudizio di legittimità. Il terzo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
indica i vizi denunciabili in cassazione fatti valere dal ricorrente.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione è ravvisata nell'omessa pronuncia sulla domanda relativa alle retribuzioni successive alla conversione.
richiamato quanto al contenuto delle domande introduttive nel rito del lavoro.
invocato sul tema della asserita novità/inammissibilità della domanda economica.
richiamato in relazione ai limiti alle domande ed eccezioni nel rito del lavoro e in appello.
richiamato perché la causa era in sede di rinvio e la questione doveva essere riesaminata dal giudice del rinvio.
configura, secondo l'interpretazione adeguatrice richiamata, un'indennità forfettizzata e onnicomprensiva per il periodo intermedio tra scadenza del termine e sentenza di conversione; non legittima la ripetizione delle retribuzioni maturate dopo la conversione.
utilizzato per il richiamo per relationem alla giurisprudenza precedente e per la redazione della motivazione.
richiamato per l'interpretazione degli atti di causa e delle domande formulate.
invocato sotto il profilo della motivazione della sentenza.
richiamato in relazione ai poteri del giudice di rinvio e alla necessità di uniformarsi al principio di diritto.
richiamato sulla liquidazione delle spese di lite secondo soccombenza.
richiamato nel motivo sulle spese e sui parametri tariffari.
richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione delle spese e il rispetto dei minimi tariffari.
richiamato quale parametro tariffario invocato per le spese.
richiamato quale parametro tariffario invocato per le spese.
richiamato per il principio dell'effetto espansivo interno della cassazione sulla statuizione sulle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve pronunciarsi su tutte le questioni specificamente devolute e non può dichiarare assorbita o inammissibile una domanda o eccezione quando essa sia stata ritualmente proposta e sia decisiva per la determinazione del quantum dovuto.
- In materia di conversione del contratto di lavoro a termine ai sensi dell'art. 32 l. n. 183/2010, l'indennità forfettizzata copre solo il periodo compreso tra la scadenza del termine e la sentenza di conversione; per il periodo successivo alla conversione le retribuzioni sono dovute e non possono essere oggetto di ripetizione come se fossero somme indebitamente percepite.
- Quando una sentenza viene cassata in relazione al merito, la statuizione sulle spese processuali resta travolta per effetto dell'espansione interna della cassazione e deve essere nuovamente regolata dal giudice del rinvio.
- La specificità del motivo di ricorso è soddisfatta quando la parte localizza puntualmente gli atti rilevanti e trascrive le conclusioni e le domande da cui risulta la questione non esaminata dal giudice di merito.
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