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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27567/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia era pendente in Cassazione avverso un'ordinanza della Corte d'appello di Brescia. Tuttavia, prima della decisione, le parti principali del giudizio hanno depositato un atto congiunto con cui la società ricorrente principale ha rinunciato al ricorso e il consorzio controricorrente ha rinunciato al ricorso incidentale, accettando reciprocamente le rispettive rinunce. Nel giudizio era presente anche una società intimata, che non ha aderito alla rinuncia. La Corte è stata quindi chiamata a prendere atto delle rinunce e a valutare le conseguenze processuali, incluse spese e contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia reciproca al ricorso principale e incidentale, reputando irrilevante la mancata adesione della parte intimata ai fini dell'estinzione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, come concordemente richiesto dalle parti, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo non applicabile l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 alla rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    È la base per la dichiarazione di estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso, con regolazione delle spese secondo l'accordo delle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso che la norma sul raddoppio del contributo unificato si applichi alla rinuncia al ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato solo quale norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia congiunta al ricorso principale e al ricorso incidentale, tempestivamente accettata dalle rispettive controparti, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • L'adesione di una parte intimata che non sia destinataria necessaria dell'effetto estintivo non è condizione per la declaratoria di estinzione del processo.
  • In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere compensate ove vi sia accordo tra le parti.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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