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Sentenza

Sentenza n. 71/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla Sentenza n. 790/2024 del TAR Calabria, Reggio Calabria;

Giustizia amministrativa202500521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 790/2024 e mancata conclusione del procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 790/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva annullato, per deficit istruttorio, il provvedimento dell'11 dicembre 2023 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Reggio Calabria aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato stagionale e il connesso permesso di soggiorno, in ragione della rettifica in peius dei dati relativi al volume d'affari del datore di lavoro dichiarati nell'asseverazione ex art. 44 d.l. n. 73/2022. Il giudicato imponeva inoltre alla Prefettura di riattivare l'istruttoria e riesaminare, in contraddittorio, la posizione lavorativa, la capacità economica del datore di lavoro e la sussistenza dei presupposti per la conversione del titolo di soggiorno. Secondo il ricorrente, l'amministrazione non aveva concluso il procedimento di conversione attivato il 26 settembre 2023. È stata chiesta anche la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero e la Prefettura si sono costituiti con una memoria di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per persistente inottemperanza al giudicato, ritenendo non contestate e quindi attendibili le allegazioni relative alla mancata conclusione del procedimento di conversione. Ha ordinato alla Prefettura di Reggio Calabria di concludere, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, il procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, lasciando impregiudicato l'esito della valutazione amministrativa. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, incaricato di concludere il procedimento nei trenta giorni successivi, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente, con obbligo di relazione al TAR. È stata rigettata la domanda di penalità di mora, ritenuta non opportuna in considerazione della mole di procedimenti similari gravanti sulla Prefettura. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata rigettata per ragioni di opportunità.

  • art. 44 d.l. n. 73/2022

    È richiamato quale base dell'asseverazione contenente i dati economici del datore di lavoro, la cui rettifica aveva determinato il provvedimento di revoca poi annullato.

Massime di principio

  • Il giudicato amministrativo di annullamento può contenere un effetto conformativo vincolante per l'amministrazione, consistente nell'obbligo di riattivare l'istruttoria e riesaminare la posizione dell'interessato secondo i criteri indicati nella sentenza, anche quando l'esito finale del riedito procedimento resti impregiudicato.
  • Sussiste inottemperanza quando l'amministrazione, dopo l'annullamento dell'atto e l'ordine di riedizione del potere, non conclude il procedimento conseguente entro un termine ragionevole; il giudice può fissare un termine perentorio per la conclusione e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere incaricato di concludere il procedimento amministrativo in luogo dell'amministrazione inadempiente, con oneri a carico di quest'ultima e obbligo di rendicontazione al giudice dell'esecuzione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza, potendo essere negata dal giudice per ragioni di opportunità valutate in concreto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPermesso di soggiorno
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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