Cassazione Penale, Ordinanza n. 07593/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Un detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. aveva chiesto di poter effettuare colloqui visivi di un'ora con i familiari, poi negati dalla direzione dell'istituto penitenziario. I successivi reclami contro i dinieghi erano stati dichiarati inammissibili dal tribunale di sorveglianza perché meramente reiterativi, cioè ripropositivi di doglianze già respinte con provvedimenti divenuti definitivi, senza elementi nuovi. Con il ricorso per cassazione il condannato deduceva: 1) violazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p. per carenza di motivazione, sostenendo che il giudice di sorveglianza avesse errato nel dichiarare inammissibili i reclami; 2) violazione di norme dell'ordinamento penitenziario, del regolamento di esecuzione, del c.p.p., della Costituzione e della CEDU, assumendo che anche i detenuti in regime 41-bis possono effettuare video-colloqui e che, quindi, il diniego non sarebbe stato legittimo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato si fondasse correttamente sulla non novità delle ragioni poste a sostegno dei reclami e, dunque, sulla loro natura meramente reiterativa. Il ricorrente, invece di confrontarsi con l'effettiva ratio decidendi - ossia l'assenza di elementi nuovi idonei a superare la preclusione derivante dai precedenti provvedimenti - ha censurato un preteso vizio di motivazione non decisivo. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La riproposizione di una richiesta o di un reclamo non è inammissibile se vengono dedotte nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, anche preesistenti, purché diversi da quelli già valutati; la mera reiterazione di doglianze già respinte e prive di novità è invece inammissibile.
Il detenuto sottoposto a regime differenziato può essere autorizzato a colloqui visivi mediante comunicazione audiovisiva controllabile a distanza solo in situazioni di impossibilità o gravissima difficoltà dei colloqui in presenza, nel rispetto delle cautele del regime speciale.
Richiamato dal ricorrente tra le norme che si assumevano violate, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione decisiva ai fini dell'esito.
Richiamato dal ricorrente tra le norme che si assumevano violate.
Richiamato dal ricorrente tra le norme che si assumevano violate.
Richiamato dal ricorrente tra le norme che si assumevano violate.
art. 61, comma 1, lett. a), d.P.R. 230/2000
Richiamato dal ricorrente tra le norme che si assumevano violate.
Richiamato dal ricorrente tra le norme che si assumevano violate.
Richiamato dal ricorrente tra le norme che si assumevano violate, senza autonoma incidenza sulla decisione finale.
artt. 29, 30 e 31 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della tutela dei rapporti familiari, ma non decisivi ai fini dell'inammissibilità dichiarata.
art. 8 CEDU
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto alla vita familiare, senza che la Corte ne ricavi un principio utile a superare la declaratoria di inammissibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di impugnazione, la censura deve misurarsi con la concreta ratio decidendi del provvedimento impugnato: se il giudice fonda la decisione sulla mera reiterazione di un'istanza già respinta e priva di elementi nuovi, non è utile dedurre solo un vizio di motivazione astratto.
- La riproposizione di una richiesta già definita è inammissibile quando non introduca nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, anche se preesistenti, purché diversi da quelli già valutati nel precedente provvedimento.
- Per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., i colloqui visivi tramite supporto audiovisivo possono essere autorizzati solo in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà dei colloqui in presenza e con modalità compatibili con le esigenze di sicurezza del regime speciale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07452/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07455/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07459/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07460/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07461/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07463/2026 del 25/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →