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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37500/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma del 16/10/2023 che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione relativamente a beni aziendali del valore contabile di euro 11.455,00. La difesa ha censurato la motivazione sulla qualificazione di amministratore e, specificamente per la distrazione, ha sostenuto che i beni erano stati donati (delibera assembleare del 13/02/2012) alla Immobiliare Casali Valeri s.r.l. per soddisfare un credito derivante da sfratto per morosità, che detta donazione fosse scelta dei soci e non efficace penalmente, e che mancasse il dolo specifico del reato. Ha richiamato violazioni di norme processuali (art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.) e violazioni/erronee interpretazioni degli artt. 43 c.p., 64, 65, 216, n.1, e 223 legge fallimentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del rinvio secondo cui non era provata l'effettiva consegna dei beni alla Immobiliare Casali Valeri s.r.l., il che rende inidonea la tesi difensiva della donazione come alternativa alla distrazione. Ha inoltre confermato che, ai fini della bancarotta fraudolenta per distrazione, è sufficiente il dolo generico (la volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia dei creditori) e che il giudice del rinvio ha adeguatamente motivato la sussistenza dell'elemento soggettivo. In conclusione il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Richiamato dalla difesa come base delle censure di cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge). La Corte ha esaminato i motivi e li ha ritenuti infondati sul piano probatorio e logico-giuridico.

  • art. 43 cod. pen.

    Invocato dalla difesa in relazione all'elemento soggettivo; dalla sentenza si evince che la Corte ha ritenuto comunque sussistente il dolo generico necessario per il reato contestato.

  • art. 64 legge fallimentare

    art. 64 legge fallimentare

    Norma richiamata nel ricorso; la Corte ha valutato che, anche considerando profili di inefficacia degli atti (donazione), la mancanza di prova della consegna e l'elemento intenzionale integrano la rilevanza penale.

  • art. 65 legge fallimentare

    art. 65 legge fallimentare

    Richiamata tra le norme pertinenti alla materia fallimentare; la decisione si è fondata sui principi di diritto della bancarotta fraudolenta e sulla prova della distrazione.

  • art. 216, primo comma, n.1, legge fallimentare

    art. 216, primo comma, n.1 legge fallimentare

    Riguarda le fattispecie di reato in materia fallimentare; la Corte ha valutato che la condotta contestata rientra nelle ipotesi punibili, in presenza di prova della destinazione diversa dei beni dal patrimonio aziendale.

  • art. 223, primo comma, legge fallimentare

    art. 223, primo comma legge fallimentare

    Norma sulle pene accessorie fallimentari; la sentenza del giudice di merito aveva già irrogato le pene accessorie e la Cassazione non ha ritenuto necessario modificarle.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali del ricorrente; la Corte ha disposto tale condanna in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In reati di bancarotta per distrazione la prova può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte della difesa, della destinazione degli asset agli scopi aziendali: l'assenza di prova di consegna o utilizzo favorevole all'azienda avvantaggia l'accusa.
  • Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione richiede il dolo generico: è sufficiente la consapevole volontà di destinare il patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia dei creditori, non è necessario un dolo specifico.
  • La mera esistenza formale di un atto dispositivo (es. delibera di donazione) non è automaticamente esimente: occorre dimostrare l'effettiva efficacia materiale dell'atto (consegna, utilizzo) e l'assenza dell'intento di arrecare pregiudizio ai creditori.
  • In sede di Cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove se non sono prospettati vizi di legge o di motivazione rilevanti; le censure devono evidenziare errori giuridici o contraddizioni della motivazione.
  • Per la difesa, la linea più efficace è documentare la destinazione reale dei beni e produrre elementi probatori della mancanza di volontà di danneggiare la società e i creditori (atti di consegna, corrispondenza, pagamenti, delibere attestate).
  • Le contestazioni di inefficacia degli atti dispositivi rispetto al fallimento vanno affrontate sia sul piano civile/concorsuale (prova dell'efficacia) sia sul piano penale (assenza di intento fraudolento); l'insussistenza dell'una non esclude automaticamente l'altra.

Testo integrale

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