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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36778/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo sollevato contro la qualificazione del fatto come tentato riciclaggio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato responsabilità e trattamento sanzionatorio per il delitto di tentato riciclaggio. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo in sostanza che la fattispecie contestata non fosse correttamente ravvisata. La Corte di cassazione rileva però che, secondo la motivazione di merito, nel locale autofficina in uso al ricorrente era stato rinvenuto un veicolo proveniente da furto e l'imputato aveva iniziato operazioni di smontaggio finalizzate all'adulterazione dei segni identificativi del mezzo; la doglianza, inoltre, si limitava a contestare l'apprezzamento delle prove e la rilevanza delle risultanze processuali, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato insieme all'art. 648-bis c.p. per ritenere integrata la fattispecie di tentato riciclaggio sulla base di atti univoci diretti alla consumazione del reato

  • art. 648-bis c.p.

    la Corte conferma la corretta qualificazione del fatto come riciclaggio tentato, in presenza di operazioni di smontaggio di un veicolo di provenienza illecita finalizzate all'adulterazione dei segni identificativi

  • art. 616 c.p.p.

    presumibilmente applicato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, desumibile dalla declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto le spoglie della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolva in una mera critica dell'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito, senza un confronto puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Sussiste il tentativo di riciclaggio quando risultino atti univocamente diretti a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene, come operazioni di smontaggio e adulterazione dei segni identificativi di un veicolo provento di furto.
  • Il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per sostituire una diversa valutazione delle risultanze probatorie a quella operata dal giudice di merito, ove la motivazione impugnata sia congrua e coerente con i principi di diritto consolidati.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiTentativoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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