Cassazione Penale, Ordinanza n. 32944/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per avere omesso, nella domanda volta a ottenere il reddito di cittadinanza, di comunicare le informazioni dovute sulla composizione del proprio nucleo familiare, comprendente anche la moglie e il figlio maggiorenne. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze mirassero a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua ed esauriente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto logica e non sindacabile la motivazione con cui il giudice d'appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando l'indebita percezione di circa 3.000 euro e l'esistenza di due precedenti sentenze di applicazione della pena per reati contro il patrimonio commessi con modalità fraudolente, elementi dai quali era stata desunta la non occasionalità della condotta. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla responsabilità e sull'elemento soggettivo: al momento della domanda l'imputato conviveva con la moglie e il figlio maggiorenne, circostanza fattuale ritenuta non superabile dalla scheda anagrafica non veritiera; inoltre, la corretta indicazione della composizione familiare e dei redditi degli altri componenti avrebbe determinato un reddito di cittadinanza di soli 124 euro, mentre l'omissione era stata ritenuta funzionale a ottenere un beneficio maggiore di quello spettante. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La norma è stata applicata alla condotta di omessa comunicazione, nella domanda di reddito di cittadinanza, delle informazioni dovute sulla reale composizione del nucleo familiare e sui redditi dei suoi componenti.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta non è stata ritenuta di minore gravità, avuto riguardo all'indebita percezione di circa 3.000 euro e alla non occasionalità desunta dai precedenti richiamati.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esenzione da colpa nella determinazione dell'inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Il richiamo al numerus clausus delle censure deducibili in cassazione esclude che il giudizio di legittimità possa trasformarsi in una nuova valutazione della prova o in una diversa ricostruzione del fatto, quando la motivazione di merito sia congrua ed esauriente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto; tali profili restano riservati al giudice di merito quando la motivazione sia congrua, esauriente e coerente con l'iter logico-giuridico seguito.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando congiuntamente l'entità del beneficio indebitamente percepito e precedenti condotte fraudolente, dai quali il giudice desuma la non occasionalità della condotta.
- L'omessa indicazione della reale composizione del nucleo familiare e dei redditi dei suoi componenti può fondare l'affermazione dell'elemento soggettivo quando le risultanze fattuali dimostrino la convivenza con i familiari e l'omissione sia idonea a determinare l'erogazione di un beneficio superiore a quello spettante.
- La scheda anagrafica non veritiera non prevale, ai fini dell'accertamento della composizione effettiva del nucleo familiare, sulle risultanze fattuali relative alla convivenza, ove queste siano ritenute adeguatamente accertate dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32921/2026 del 07/09/2026
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32922/2026 del 07/09/2026
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32923/2026 del 07/09/2026
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32925/2026 del 07/09/2026
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32930/2026 del 07/09/2026
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32931/2026 del 07/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →