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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38303/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere: (1) si contestava l'insufficienza dei "gravi indizi" ex art. 273 c.p.p., prospettando anche una possibilità alternativa secondo cui il Barone poteva essere vittima; (2) si deduceva che il fatto integrasse tentativo di truffa e non truffa consumata, siccome la consegna del denaro era avvenuta sotto il controllo della polizia (consegna controllata) e pertanto mancava l'ingiusto profitto; (3) si censurava la motivazione sulle esigenze cautelari come generica e non idonea a dimostrare l'impossibilità di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorso di legittimità non consente una rivalutazione dei fatti già compiuta dal giudice del merito salvo manifesta illogicità o violazione di legge. Ha invece accolto il secondo motivo: la giurisprudenza consolidata indica che la "consegna controllata" dalla polizia trasforma la fattispecie in tentativo non consumato, poiché manca l'acquisizione autonoma e definitiva del profitto e l'atto di disposizione non è frutto dell'induzione in errore. Il terzo motivo è stato assorbito. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per valutare l'eventuale applicazione di altra misura cautelare compatibile con il limite edittale del tentativo di truffa aggravata; è disposta l'immediata scarcerazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di legittimità: il ricorso per vizio di motivazione in materia di misure cautelari consente al giudice della Cassazione la sola verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione, non la rivalutazione dei fatti.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina i "gravi indizi di colpevolezza" come presupposto per misure cautelari: la Cassazione verifica la loro insussistenza solo se emergono violazioni di legge o manifesta illogicità nella motivazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Indica le esigenze cautelari rilevanti per l'applicazione delle misure personali; la loro sussistenza deve essere motivata e specificata dal giudice di merito.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Impnaga il dovere di motivazione sulle ragioni per cui non sono idonee misure meno afflittive; la sua violazione può rendere la misura inidonea.

  • art. 56 cod. pen.

    Regola il tentativo: il reato è tentato quando l'evento non si verifica per cause indipendenti dalla volontà dell'agente; qui la consegna controllata dalla polizia ha impedito il perfezionamento.

  • art. 640 cod. pen.

    Tipizza la truffa; l'interpretazione applicata è che la consumazione richiede l'acquisizione effettiva e autonoma del profitto, assente in caso di consegna sotto controllo delle forze dell'ordine.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20

    Prevede il ricorso trattato con contraddittorio scritto nelle procedure anticipate, limitazione procedurale richiamata nel rito.

Massime di principio

  • La "consegna controllata" disposta o monitorata dalla polizia giudiziaria tende a trasformare la truffa consumata in tentativo: manca l'acquisizione autonoma del profitto e l'atto non è frutto dell'induzione in errore.
  • In sede di Cassazione contro misure cautelari personali il sindacato sulla motivazione è limitato: si verifica solo la violazione di legge o la manifesta illogicità; non è consentita la rinnovazione della valutazione probatoria fatta dal giudice del merito.
  • Per mantenere la custodia in carcere il giudice del riesame deve motivare specificamente perché le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con misure meno afflittive, altrimenti la misura rischia di essere annullata o sostituita.
  • Se il reato è ricondotto al tentativo per effetto di elementi oggettivi (es. controllo effettivo della polizia sulla consegna), il limite massimo edittale diminuisce e la misura custodiale più afflittiva diventa spesso sproporzionata.
  • La semplice formulazione generica delle esigenze cautelari è insufficiente: la motivazione deve descrivere i rischi concreti (inquinamento delle prove, reiterazione, pericolo per l'ordine pubblico o fuga) e spiegare perché altre misure non bastano.
  • In presenza di consegna controllata, l'eventuale richiesta del PM per misure alternative deve considerare la qualificazione giuridica corretta (tentativo vs consumazione) e proporre misure proporzionate al nuovo quadro tipico.

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