Cassazione Penale, Sentenza n. 37527/2025 del 18/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha sostituito gli arresti domiciliari con custodia cautelare in carcere per reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, censurando: mancata valutazione della possibilita' di misure meno afflittive (arresti domiciliari con dispositivo elettronico), erronea valutazione dell'attualita' del pericolo di reiterazione (tempo trascorso dall'ultimo fatto, indicato dal ricorrente in gennaio 2024), considerazione di episodi non pertinenti all'appello (capo 41), inosservanza della confessione e del ravvedimento dichiarati dall'imputato, errata affermazione circa l'applicazione precedente del dispositivo elettronico, motivazione apparente e scissa dai dati processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le doglianze in parte manifestamente infondate e in parte inammissibili per questioni di fatto non sindacabili in Cassazione. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato le esigenze cautelari e la scelta della custodia in carcere, basandosi su elementi concreti quali sistematicita', serialita' e 'professionalita'' delle condotte, la prosecuzione dell'attivita' di spaccio nonostante precedenti misure e una adeguata valutazione del lasso temporale dall'ultimo reato. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua i delitti in materia di stupefacenti che costituiscono il nucleo dell'accusa nei confronti del ricorrente
Cod. proc. pen. art. 274, lett. c)
stabilisce il requisito dell'attualita' del pericolo di reiterazione per l'applicazione delle misure cautelari; la valutazione e' prognostica e tiene conto di modalita', personalita' e contesto
Cod. proc. pen. art. 275, commi 3, 3-bis, 275-bis
disciplina l'appello sulle misure cautelari e i limiti della cognizione del giudice di appello nell'ambito del riesame
Cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme e manifesta illogicita' della motivazione) e i limiti di ammissibilita' del ricorso
Cod. proc. pen. art. 611, comma 1-ter
impedisce la rinuncia alla trattazione orale in Cassazione per taluni ricorsi; la Corte ha dunque tenuto udienza partecipata nonostante la rinuncia difensiva
prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilita' del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari e' ammissibile solo per violazioni di norme o per manifesta illogicita' della motivazione; non per rivalutazioni dei fatti gia esaminati dal giudice di merito
- Il requisito dell'attualita' del pericolo di reiterazione e' una valutazione prognostica: il tempo trascorso dall'ultimo fatto conta ma deve essere ponderato insieme a modalita', serialita' e contesto; non e' determinante di per se
- La sistematicita', serialita' e 'professionalita'' delle condotte e la prosecuzione dell'attivita' illecita nonostante misure cautelari precedenti possono giustificare la custodia carceraria come misura proporzionata
- Il giudice di appello nel riesame delle misure cautelari puo' esaminare anche altri episodi rientranti nella piattaforma cognitiva dell'appello e non e' vincolato esclusivamente ai capi espressamente richiamati dall'appellante
- Dichiarazioni di collaborazione, confessione o ravvedimento devono essere documentate e valutate in fatto dal giudice di merito; da sole non impediscono la misura cautelare piu' grave
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