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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23221/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi per cassazione sono stati proposti da TANZI e PIRONATO avverso la conferma della loro condanna in appello per bancarotta fraudolenta documentale. Motivi principali: per TANZI: (1) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare e trasfuse nella sua relazione (art. 195 c.p.p.); (2) insufficienza della prova per ritenere TANZI amministratore di fatto e obbligato alla tenuta delle scritture contabili. Per PIRONATO: (1) rigetto della richiesta di rinvio/termine a difesa per sopravvenuta nomina di nuovo difensore; (2) rigetto della richiesta di acquisizione del movimento carcerario per dimostrare la sua detenzione in parte del periodo rilevante; (3) inutilizzabilità delle dichiarazioni indirette del curatore e dei terzi trasmesse dalla sua relazione; (4) vizio motivazionale e ipotesi di falsa verbalizzazione delle dichiarazioni (Alesi, De Vecchis) con richiesta di accertamenti (perizia grafologica, escussione); (5) travisamento delle risultanze in relazione al ruolo effettivo di PIRONATO (sostenendo che fosse mero dipendente/tuttofare); (6) mancanza del dolo necessario per la bancarotta, anche in ragione di periodi di detenzione; (7) censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sull'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come inammissibili o infondati. In sintesi: (a) le istanze processuali tardive (nomina nuovo difensore a due giorni dall'udienza, richiesta di rinvio) sono state correttamente respinte; (b) la circostanza di detenzione indicata non è risultata comunicata né rilevante rispetto alle fasi processuali successive e la richiesta di accertamento è stata ritenuta infondata; (c) le relazioni e le dichiarazioni raccolte dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali e le dichiarazioni dei testimoni acquisite tramite il curatore possono essere utilizzate e valutate dai giudici (salvo che non emergano specifici profili di inesistenza o decisività non dedotti in modo puntuale); (d) la qualificazione di TANZI e PIRONATO come amministratori di fatto è stata ritenuta comprovata da più elementi (dichiarazioni di testi, assunzione di ruoli gestionali concreti, rapporti con dipendenti e fornitori, affidamento di incarichi), non fondata unicamente sulle parole del curatore; (e) quanto alla sussistenza del dolo per la bancarotta fraudolenta documentale, la Corte ha ritenuto che la protrazione nel tempo dell'omessa tenuta delle scritture, l'ingente passivo (oltre 4 milioni di euro), l'assenza di attivo e l'omessa consegna completa dei libri al curatore consentono una prova indiziaria del dolo; (f) la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva sono risultate adeguatamente motivate in relazione ai precedenti di PIRONATO e alla gravità/continuità della condotta. Conseguenza pratica: conferma delle condanne e delle pene accessorie inflitte in primo grado e in appello.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. c) cod. proc. pen.

    Limite alla censura in cassazione per motivi di fatto e di prova; richiede specificità e osservanza del devolutum, utilizzata per escludere censure generiche o nuove contestazioni di fatto non trattate in appello.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Disciplina l'escussione dei testimoni di riferimento e l'utilizzabilità delle dichiarazioni indirette; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni raccolte dal curatore e trasfuse nella sua relazione siano acquisibili come prova documentale e che la valutazione della loro attendibilità spetti al giudice di merito.

  • art. 33 r.d. 267/1942

    Rinvio all'articolato pratico della procedura fallimentare: la relazione del curatore ex art. 33 è ammissibile come documento ai fini penali e può contenere dichiarazioni e accertamenti utili al processo.

  • art. 63, comma 2 cod. proc. pen.

    Previene l'utilizzazione di dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; la Corte precisa che il curatore non rientra tra tali soggetti e pertanto le dichiarazioni al curatore non sono automaticamente inutilizzabili ai sensi di questa norma.

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola le attività ispettive e di vigilanza: la Corte distingue il ruolo del curatore da quello di organi con poteri coercitivi, confermando la diversa disciplina e ammissibilità delle sue acquisizioni.

  • art. 2639 cod. civ.

    Nozione di amministratore di fatto: la Corte richiama che la veste può emergere anche da singole operazioni distrattive o dall'esercizio continuativo e significativo di funzioni gestorie.

  • art. 216 co. 1 n. 2 L. Fall. (bancarotta)

    Riguarda l'occultamento/omessa tenuta delle scritture contabili: la Corte ha ritenuto che l'assenza protratta di scritture, l'ingente passivo e l'assenza di attivo giustifichino un'inferenza indiziaria del dolo necessario per la bancarotta fraudolenta documentale.

  • artt. 108, 178, 179 cod. proc. pen.

    Norme procedurali relative a rappresentanza e traduzione dell'imputato: la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze relative a mancati rinvii o traduzioni quando la condizione non era stata dedotta o comunicata tempestivamente agli organi giudiziari.

  • artt. 132, 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice del merito che ha negato attenuanti generiche per la gravità e la continuità della condotta.

  • art. 62-bis, comma 3 cod. pen.

    Riguarda l'incensuratezza e l'apprezzamento delle circostanze attenuanti; la Corte ricorda che l'incensuratezza non impedisce al giudice di ritenere irrilevanti le attenuanti ove prevalgano elementi negativi.

Massime di principio

  • Le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono in generale ammissibili come prova documentale nel processo penale; le dichiarazioni raccolte dal curatore possono essere valutate dal giudice di merito e non sono automaticamente inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 c.p.p.
  • Per contestare l'utilizzabilità di atti o dichiarazioni in cassazione occorre indicare con precisione gli atti affetti dal vizio e dimostrare la loro decisività rispetto al complesso probatorio (altrimenti la censura è inammissibile per genericità).
  • La qualifica di amministratore di fatto si accerta sulla base di plurimi elementi sintomatici (esercizio continuativo di funzioni gestorie, rapporti con dipendenti/fornitori, decisioni economiche) e non per semplici mansioni operative: è valutazione di fatto insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • L'assenza o l'occultamento protratto delle scritture contabili, l'ingente indebitamento e l'assenza di attivo possono consentire una prova indiziaria del dolo necessario per la bancarotta fraudolenta documentale.
  • Richieste processuali tardive (es. nomina di nuovo difensore a ridosso dell'udienza, domande di acquisizione documentale non tempestive) rischiano di essere rigettate; è necessario tempestivamente comunicare al giudice situazioni come la detenzione dell'imputato per ottenere traduzione o rinvio.
  • Le questioni basate su elementi sopravvenuti dopo il giudizio di appello devono essere trattate con attenzione: la Cassazione non ammette motivi che si fondano su prova nuova non valutata in appello se ciò viola i limiti del devolutum e la specificità della censura.
  • La decisione del giudice del merito sull'applicazione delle attenuanti o della recidiva è rimessa a discrezionalità motivata; in Cassazione si sindaca solo la congruità e la non arbitrarietà della motivazione.

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