Cassazione Civile, Ordinanza n. 08792/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato, iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, volta a ottenere il ricalcolo della quota B del trattamento pensionistico e dei supplementi di pensione, sostenendo che la base di computo dovesse essere determinata sulla media effettiva delle retribuzioni senza il limite massimo applicato dall'INPS. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda, ritenendo illegittima la liquidazione della pensione nella parte in cui aveva ridotto la media delle retribuzioni entro un tetto massimo. La Corte d'appello di Roma aveva confermato la decisione. In cassazione l'INPS ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 12 del DPR n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che per la quota B dei lavoratori dello spettacolo continua ad applicarsi il massimale specifico previsto dalla normativa ENPALS, non abrogato dalla disciplina successiva. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2934, 2938 e 2946 c.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione decennale del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'INPS, ritenendo corretto l'orientamento secondo cui, nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo per anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992, non si considerano le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite massimo fissato dall'art. 12, comma 7, del DPR n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame del merito. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo non è abrogato e continua ad applicarsi nella determinazione della quota B della pensione
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
ha modificato la disciplina del Fondo, ma non ha eliminato il tetto massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
prevede l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2% sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile vigente nell'assicurazione generale obbligatoria
richiamato per l'eccezione di prescrizione decennale
richiamato per l'eccezione di prescrizione decennale
richiamato per l'eccezione di prescrizione decennale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione
Massime di principio
- Nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, per le anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992, permane il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile fissato dalla disciplina ENPALS, se non risulta una espressa abrogazione o una incompatibilità insanabile con la normativa successiva.
- Il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile è elemento coessenziale del sistema speciale dei lavoratori dello spettacolo e non può essere disapplicato in base a una lettura estensiva della normativa sopravvenuta.
- Quando un ricorso per cassazione censura correttamente il criterio di calcolo della prestazione pensionistica, l'accoglimento del primo motivo può rendere assorbite le ulteriori censure, come quella relativa alla prescrizione.
- Nell'interpretazione delle norme previdenziali speciali occorre bilanciare l'esigenza di garantire trattamenti adeguati al pensionato con quella di preservare l'equilibrio economico-finanziario dell'ente previdenziale.
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