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Sentenza

Sentenza n. 567/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio dell’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (detentore di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il diniego con cui la Prefettura aveva respinto l’istanza di riesame e revoca di un precedente divieto adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., emanato oltre dieci anni prima. Deduceva, in primo luogo, l’illegittimità del provvedimento per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 39 T.U.L.P.S. e dell’art. 7 l. n. 110/1975, nonché per difetto di attualità, irragionevolezza e travisamento dei presupposti, poiché il diniego continuava a fondarsi sulla mera parentela con il suocero, gravato da precedenti penali e di polizia, nonostante l’assenza da anni di rapporti di frequentazione e la mancata convivenza, oltre alle gravissime condizioni di salute del familiare. In secondo luogo, contestava il riferimento a una presunta violazione delle prescrizioni del precedente decreto, consistente nell’asserita vendita delle armi sottoposte a sequestro senza comunicazione alla Prefettura. Deduceva il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, la violazione della proporzionalità e dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché tale circostanza non era stata indicata nel preavviso di rigetto e non era stata sottoposta al contraddittorio procedimentale. Sosteneva inoltre che le armi erano state cedute regolarmente a un terzo munito di titolo, entro il termine previsto dalla legge.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ricordato che il potere prefettizio in materia di armi è ampiamente discrezionale e che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto; l’Amministrazione può fondare il giudizio di inaffidabilità anche su fatti privi di rilievo penale e senza la necessità di un accertamento di pericolosità sociale o di un precedente abuso delle armi. Tuttavia, la valutazione deve poggiare su specifici elementi di fatto, adeguatamente istruiti e idonei a sostenere una prognosi attuale e ragionevole di possibile abuso. Nel caso concreto, il riferimento alla mera vicinanza familiare era inattuale e illogico: risultavano non contestate la mancata convivenza, l’assenza di frequentazioni attuali e le precarie condizioni di salute del suocero. Quanto alla presunta vendita irregolare delle armi, il giudice ha rilevato sia la violazione delle garanzie partecipative, poiché il motivo era stato introdotto soltanto nel provvedimento finale e non nel preavviso di rigetto, sia l’infondatezza sostanziale dell’addebito: l’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S. attribuiva all’interessato 150 giorni per cedere le armi a terzi e dagli atti risultava che la cessione era avvenuta entro tale termine. Le amministrazioni sono state condannate alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Nei casi d’urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all’immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all’interessato un termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l’interessato comunica al prefetto l’avvenuta cessione.

    Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi è ampiamente discrezionale e può fondarsi su una prognosi di inaffidabilità anche in assenza di condanne rilevanti, pericolosità sociale o abuso effettivo delle armi. La valutazione deve però essere sostenuta da specifici elementi di fatto, adeguatamente istruiti, e deve risultare attuale e ragionevole. La norma riconosce inoltre un termine di 150 giorni per l’eventuale cessione delle armi a terzi.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    L’Amministrazione non può fondare il provvedimento finale su un motivo nuovo, mai indicato nel preavviso di rigetto, senza averlo previamente sottoposto al contraddittorio dell’interessato e senza aver valutato le relative controdeduzioni.

  • art. 3 Cost.

    Il provvedimento prefettizio deve essere sorretto da una motivazione coerente con elementi attuali e concreti, non potendo fondarsi su una mera relazione familiare ormai priva di effettiva attitudine dimostrativa del rischio.

  • art. 97 Cost.

    L’esercizio del potere amministrativo in materia di armi deve rispettare i canoni di buon andamento, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria.

  • art. 7 l. n. 110/1975

    La disposizione è richiamata dal ricorrente nel quadro della disciplina dei divieti e dei controlli in materia di armi; il giudice accoglie la censura collegata alla necessità di una valutazione attuale e concreta dei presupposti ostativi.

Massime di principio

  • Il potere prefettizio di vietare o mantenere il divieto di detenzione di armi è ampiamente discrezionale e può fondarsi anche su fatti privi di rilievo penale, senza che sia necessario dimostrare un effettivo abuso delle armi o una pericolosità sociale accertata; la decisione deve tuttavia poggiare su specifici elementi di fatto, adeguatamente istruiti, idonei a fondare una prognosi attuale di possibile abuso.
  • La mera esistenza di un rapporto di parentela con una persona gravata da precedenti penali o di polizia non è, da sola, sufficiente a giustificare il divieto di detenzione di armi quando manchino convivenza, frequentazioni attuali o altri concreti elementi di condizionamento o interferenza illecita.
  • Nel riesaminare un precedente divieto di detenzione di armi, l’Amministrazione deve considerare il mutamento delle circostanze e verificare l’attualità degli elementi posti a fondamento della prognosi di inaffidabilità; una motivazione ancorata a situazioni familiari ormai prive di concreta attualità è illogica e inadeguata.
  • L’Amministrazione non può introdurre nel provvedimento finale un nuovo motivo ostativo non indicato nel preavviso di rigetto, poiché deve previamente sottoporlo al contraddittorio procedimentale e valutare le controdeduzioni dell’interessato.
  • Il termine di 150 giorni previsto dall’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S. consente al destinatario del divieto di cedere a terzi le armi e le munizioni detenute; la cessione effettuata entro tale termine, con la relativa comunicazione, non costituisce violazione delle prescrizioni del divieto.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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