Cassazione Penale, Ordinanza n. 27563/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la domanda risarcitoria ex art. 35-ter ord. pen. per asserita detenzione in condizioni inumane o degradanti. Deduceva, in sostanza, la violazione dell'art. 3 CEDU per il complesso delle condizioni del regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., richiamando profili relativi al locale docce, alla qualità dell'acqua erogata nella sezione, alla fatiscenza dei cortili per il passeggio e alle carenze dell'assistenza sanitaria connesse a due interventi chirurgici. La Corte ha rilevato che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, miravano in realtà a contestare la motivazione dell'ordinanza e, comunque, risultavano generiche e non idonee a dimostrare, neppure complessivamente, che quelle condizioni avessero determinato una detenzione inumana e degradante, soprattutto in termini di protrazione e di concreta incidenza fisica e psicologica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il controllo consentito nei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. è limitato alla violazione di legge e che, nel caso concreto, le doglianze si risolvevano in una critica alla logica della motivazione. Ha quindi confermato la decisione del Tribunale di sorveglianza, che aveva escluso la prova di una violazione dell'art. 3 CEDU, qualificando i disagi dedotti come eventi transeunti, occasionali e comuni ai detenuti, oltre che in progressiva eliminazione o attenuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Rimedi risarcitorio/compensativo per la violazione dell'art. 3 CEDU in caso di grave pregiudizio derivante dalle condizioni detentive; la relativa decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione nei limiti della violazione di legge.
art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.
Rileva quale presupposto del rimedio quando il detenuto subisca un attuale grave pregiudizio per inosservanza delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del regolamento.
art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.
Indica che i provvedimenti del tribunale di sorveglianza in materia sono ricorribili in cassazione soltanto per violazione di legge.
art. 3 CEDU
Parametro convenzionale per verificare se le condizioni di detenzione abbiano assunto carattere inumano o degradante.
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Regime detentivo differenziato nel quale le condizioni di restrizione devono essere valutate anche alla luce della maggiore severità del trattamento.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013, n. 146
Norma di introduzione del comma 4-bis dell'art. 35-bis ord. pen.
Legge di conversione del d.l. n. 146/2013.
Massime di principio
- Nei procedimenti ex art. 35-ter ord. pen. il ricorso per cassazione è esperibile solo per violazione di legge; non è quindi consentito trasformarlo in una censura di mera insufficienza o illogicità della motivazione.
- La violazione dell'art. 3 CEDU in ambito detentivo può derivare non solo da un singolo fatto, ma anche dalla valutazione complessiva di più condizioni materiali di restrizione, specie quando il detenuto sia sottoposto a un regime più severo come il 41-bis.
- Quando la cella abbia dimensioni superiori a quattro metri quadrati, la lesione dell'art. 3 CEDU può essere desunta da ulteriori elementi concreti, quali carenze di illuminazione, aerazione, servizi igienici o altre condizioni complessive che rendano il trattamento degradante.
- Per censurare utilmente il diniego del rimedio risarcitorio il ricorrente deve indicare in modo specifico come i singoli profili di disagio, da soli o congiuntamente, abbiano concretamente inciso sulla dignità della detenzione e prodotto conseguenze fisiche o psicologiche apprezzabili.
- In presenza di motivazione plausibile, completa e sintetica del giudice di sorveglianza, la semplice richiesta di un esame più analitico, priva della dimostrazione del concreto nesso tra fatti allegati e carattere inumano o degradante della detenzione, non è idonea a fondare il ricorso.
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