Cassazione Civile, Ordinanza n. 15336/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio una fornitrice di calcestruzzo e l'appaltatrice che aveva utilizzato il materiale, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal distacco della pavimentazione di un'area destinata al transito di automezzi. Il giudizio era stato preceduto da accertamento tecnico preventivo. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato in solido i convenuti; la Corte d'appello aveva invece escluso la responsabilità della fornitrice, valorizzando il fatto che la composizione del conglomerato era stata indicata dall'appaltatrice, che alcune cause del distacco erano ascrivibili a quest'ultima e che l'aggiunta di acqua al calcestruzzo era stata richiesta dalle maestranze dell'appaltatrice. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: i primi due denunciavano, in modo ritenuto confuso e non specifico, violazioni processuali e sostanziali e l'omessa considerazione della CTU resa in sede di ATP; il terzo lamentava violazione dell'art. 2697 c.c. e contestava anche la mancata riassunzione del processo nei confronti degli eredi di uno dei coobbligati deceduti; il quarto deduceva omesso esame di fatti decisivi e sosteneva che il calcestruzzo fosse vietato, privo di certificazione, tecnicamente inidoneo e che la consulenza avrebbe attribuito rilievo alla condotta negligente degli autisti della fornitrice; il quinto censurava la liquidazione e ripartizione delle spese, ritenute eccessive o ingiustificate, con particolare riguardo alle spese dell'ATP, al primo e al secondo grado e alla compensazione tra il ricorrente e il coobbligato Mario Catalano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi di ricorso. Ha invece accolto il quinto motivo limitatamente alla parte in cui contestava la ripartizione per metà delle spese dell'accertamento tecnico preventivo e la compensazione delle spese del grado di appello tra la ricorrente e Mario Catalano, ritenendole illegittime perché poste a carico della parte vittoriosa senza alcuna specifica deroga al principio di soccombenza. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione a tale profilo e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, limitatamente al rapporto tra la ricorrente e Mario Catalano e anche per le spese del giudizio di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione tra ricorrente e controricorrente sono state regolate secondo soccombenza.
Norme richiamate
l'interesse ad agire deve sussistere in relazione al singolo motivo di ricorso; nel caso esaminato è stato negato perché la doglianza non incideva sulla posizione processuale utile della ricorrente.
richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non introduceva una vera violazione dell'onere della prova, bensì una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
richiamato per affermare che, in rapporto solidale e litisconsorzio facoltativo, la mancata riassunzione nei confronti degli eredi del soggetto deceduto non consente alla controparte interessata di dolersi dell'omissione quando il processo prosegue validamente nei confronti delle altre parti.
il vizio di legittimità per omesso esame di un fatto decisivo riguarda solo un fatto storico decisivo effettivamente trascurato; non consente di ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
il ricorso deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta, oltre al modo e al tempo della sua deduzione processuale; in mancanza la censura è inammissibile.
richiamato in relazione agli oneri di deposito e specificazione quando si deduce l'omesso esame di fatti decisivi.
il criterio generale di soccombenza impedisce di porre spese a carico della parte vittoriosa senza un'espressa e motivata ragione di deroga.
usato come parametro per la liquidazione delle spese; se il giudice resta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non è di regola sindacabile in cassazione, salvo scostamenti ulteriori da motivare.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se viene individuato un fatto storico, principale o secondario, decisivo, specificamente omesso dal giudice di merito; non è consentito trasformare la censura in una richiesta di riesame delle prove o della consulenza tecnica.
- La consulenza tecnica non può essere semplicemente riletta in cassazione per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti: la Corte di legittimità non è un terzo grado di merito e non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di appello.
- In presenza di litisconsorzio facoltativo e obbligazioni solidali, la mancata riassunzione del processo nei confronti degli eredi del parte deceduta non consente alla parte interessata di dolersi della relativa omissione se il processo ha comunque proseguito validamente nei confronti delle altre parti.
- La liquidazione delle spese processuali compresa entro i minimi e massimi tabellari del d.m. n. 55 del 2014 non è ordinariamente sindacabile in cassazione; è invece censurabile la ripartizione delle spese che ponga a carico della parte vittoriosa importi senza un'esplicita ragione di deroga al principio di soccombenza.
- La parte che contesta la liquidazione delle spese deve formulare censure specifiche, indicando l'articolazione delle attività processuali rilevanti e la ragione concreta dell'asserita erroneità della liquidazione.
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