Cassazione Civile, Ordinanza n. 20969/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite origina da una vendita immobiliare del 17 maggio 2004, conclusa da una società venditrice, rappresentata dal proprio amministratore, in favore di una società acquirente partecipata dallo stesso amministratore per il 95% e dalla moglie per il 5%. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno accolto la domanda di annullamento della vendita per conflitto di interessi dell'amministratore. La società acquirente ha poi proposto ricorso per cassazione, rigettato con ordinanza della Corte di cassazione. Successivamente ha proposto ricorso per revocazione avverso tale ordinanza, deducendo come unico motivo l'esistenza di un atto non prodotto e non conosciuto nel precedente giudizio: una compravendita del 2008 effettuata dalla società venditrice, asseritamente decisiva perché idonea a illuminare la vicenda e a dimostrare l'ingiustizia della decisione. In replica all'eccezione di inammissibilità, la ricorrente ha sostenuto che non si trattava di errore di fatto della Cassazione, ma di documento nuovo decisivo, conosciuto solo il 20 marzo 2024, utile a richiedere la revoca dell'ordinanza e a ripristinare la validità del contratto originario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che contro un'ordinanza della Corte di cassazione che definisce il giudizio con rigetto del ricorso, e non con decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non sia esperibile la revocazione per il motivo prospettato, riconducibile all'art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. La decisione è stata fondata sulla lettura coordinata degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c. e sulla giurisprudenza di legittimità che esclude l'estensione della revocazione alle pronunce di mera legittimità della Cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
La revocazione non è ammessa contro un'ordinanza della Cassazione che non abbia deciso la causa nel merito ai sensi di questa norma.
art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.
motivo, evidentemente riconducibile al numero 3) del primo comma dell'art. 395 c.p.c.
Il motivo dedotto è stato qualificato come tipico motivo di revocazione per scoperta di documento decisivo, ma non è azionabile contro la pronuncia impugnata.
piano esame della lettera degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.
La disciplina della revocazione delle decisioni di Cassazione va letta in modo restrittivo e sistematico.
la scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione
Le sentenze/ordinanze di mera legittimità della Cassazione non sono soggette a revocazione, salvo che si tratti di decisioni che definiscono la causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
art. 111 Cost.
esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost. di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito
La limitazione della revocazione è giustificata dall'esigenza di stabilità delle decisioni e di durata ragionevole del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La declaratoria di inammissibilità comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
L'ulteriore importo è parametrato al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La revocazione non è proponibile contro le pronunce della Corte di cassazione che si limitano a rigettare il ricorso, quando non decidano la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
- L'ammissibilità della revocazione delle decisioni della Cassazione è delimitata in modo tassativo dalla disciplina degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.; l'estensione a casi ulteriori spetta al legislatore e non al giudice.
- La sopravvenuta conoscenza di un documento asseritamente decisivo non consente di superare il limite oggettivo di revocabilità delle decisioni di mera legittimità della Corte di cassazione.
- Quando il ricorso per revocazione è inammissibile, la parte ricorrente può essere condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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