Cassazione Penale, Ordinanza n. 17649/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari di Milano aveva accolto l'istanza di applicazione della pena concordata tra imputato e pubblico ministero per il reato di rapina aggravata. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 c.p. Successivamente, con atto pervenuto il 9 aprile 2026, il difensore ha rinunciato all'impugnazione, allegando procura speciale. La Corte ha quindi rilevato che la rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione e ha ritenuto tardiva la comunicazione, senza elementi per esentare l'imputato dalla sanzione pecuniaria per il versamento alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia dell'imputazione impugnatoria da parte del difensore munito di procura speciale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la sanzione pecuniaria, anche in considerazione della tardività della comunicazione e dell'assenza di specifiche allegazioni.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro della censura per vizio di motivazione e violazione di legge sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La rinuncia al ricorso è stata considerata causa di inammissibilità dell'impugnazione e ha giustificato la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- In caso di rinuncia tardivamente comunicata e in assenza di specifiche allegazioni idonee a giustificare l'esenzione, il ricorrente può essere condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Come è indicizzato
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