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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03995/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di intermediazione finanziaria nel quale una somma di denaro era stata versata da un cliente in relazione a operazioni di investimento poi andate integralmente perdute. Secondo l’attore, il promotore finanziario si era successivamente impegnato a restituire quanto perduto, con un accordo qualificato in giudizio come promessa di pagamento o ricognizione di debito, e chiedeva il pagamento del residuo ancora dovuto. Il convenuto contestava la domanda, eccepiva la prescrizione e proponeva in via riconvenzionale la restituzione di quanto già versato in esecuzione dell’accordo di rimborso, sostenendo inoltre che non vi fosse prova dell’impegno a pagare l’ulteriore somma. Con il ricorso per cassazione, il soccombente articolava quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2947 c.c. perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il termine prescrizionale proprio della responsabilità extracontrattuale, mentre la pretesa derivava da un obbligo contrattuale di rimborso; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 246 c.p.c. per asserita erronea ripartizione dell’onere della prova e per l’inattendibilità/nullità delle testimonianze assunte; 3) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione sul rigetto delle censure relative alla nullità delle testimonianze; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per mancata compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondata la censura sulla prescrizione, chiarendo che la pretesa di pagamento scaturiva da un accordo negoziale di rimborso, o comunque da una specifica obbligazione di pagamento assunta dal convenuto, e quindi non era soggetta al termine dell’art. 2947 c.c. riservato ai danni da fatto illecito extracontrattuale. Ha poi respinto i motivi relativi alla prova e alla testimonianza, affermando che la valutazione dell’attendibilità dei testi e delle risultanze probatorie appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente; inoltre ha escluso l’incompatibilità del teste che, cessato l’incarico di difensore, abbia reso testimonianza nello stesso processo. Infine ha giudicato manifestamente infondata la doglianza sulle spese, ribadendo il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la discrezionalità del giudice nella compensazione.

Norme richiamate

  • art. 2947 c.c.

    È norma sulla prescrizione del risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale; non si applica quando la domanda riguarda l’adempimento di un’obbligazione assunta in un rapporto negoziale.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come paradigma della responsabilità extracontrattuale, distinto dalla responsabilità contrattuale ravvisata nella specie.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova resta governato dalla natura dell’obbligazione dedotta; la promessa o ricognizione di debito opera anche sul piano dell’inversione della prova della causa debendi.

  • art. 246 c.p.c.

    Invocato per contestare la capacità a testimoniare di soggetti ritenuti vicini alla parte, ma la Corte ha escluso l’incidenza decisiva della censura e la dedotta nullità nei limiti prospettati.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La decisione di merito non è risultata affetta da omessa o apparente motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le censure risultano in parte inammissibili per difetto di specificità e per mancato puntuale richiamo degli atti e dei documenti rilevanti.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e per il deposito della memoria.

  • art. 91 c.p.c.

    Applica il principio di soccombenza; la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Dà luogo ai presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Quando la pretesa di pagamento deriva da un accordo negoziale di rimborso, promessa di pagamento o ricognizione di debito, la relativa azione non è soggetta alla prescrizione dell’azione risarcitoria extracontrattuale di cui all’art. 2947 c.c., ma va ricondotta alla responsabilità contrattuale o all’obbligazione specificamente assunta.
  • La promessa di pagamento o ricognizione di debito incide sul regime probatorio, operando come riconoscimento dell’obbligazione e spostando sul debitore l’onere di contestarne la causa debendi secondo i principi dell’art. 2697 c.c.
  • Le censure di legittimità che si risolvano in una diversa lettura delle prove o nella richiesta di una nuova valutazione di attendibilità dei testimoni sono inammissibili, poiché la valutazione del materiale probatorio appartiene al giudice di merito se sorretta da motivazione non apparente.
  • La supposta incapacità di un testimone deve essere dedotta in modo specifico e supportata dal puntuale richiamo degli atti processuali rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile per violazione dell’onere di specificazione del ricorso per cassazione.
  • La cessazione dell’incarico difensivo prima dell’escussione consente, in linea di principio, al difensore di assumere la veste di testimone nello stesso processo, salva l’eventuale rilevanza deontologica o la sussistenza di specifiche nullità processuali.
  • In tema di spese processuali, la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese segue il principio di soccombenza; la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la sua mancata adozione non richiede specifica motivazione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoIntermediazione finanziariaSpese di lite
RamiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicato

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