Ordinanza n. 410/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del -OMISSIS-, successivamente comunicato, con il quale il Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Salerno ha respinto la pratica n. -OMISSIS- inoltrata dal ricorrente per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale ivi compreso l'atto del -OMISSIS- di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis, L. 241/1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, anche con ricorso per motivi aggiunti, il decreto con cui il Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Salerno ha respinto la domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, nonché la comunicazione dei motivi ostativi adottata ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. In sede cautelare ha sostenuto la necessità di sospendere l'efficacia del diniego. Il giudizio si è svolto anche alla luce di una precedente ordinanza cautelare della Sezione e di un nuovo parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il ricorrente ha prodotto documentazione contabile dalla quale, secondo il giudice, possono emergere indici di consistenza economico-reddituale idonei a completare il quadro valutativo sulla sostenibilità del rapporto di lavoro già in corso.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta. Il Collegio ha ravvisato il periculum in mora con riguardo agli interessi non meramente patrimoniali del lavoratore straniero. Ha inoltre ritenuto che il nuovo parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, valutato in modo necessariamente sommario, non superasse pienamente gli elementi critici già evidenziati nella precedente ordinanza cautelare. La documentazione contabile prodotta è stata considerata potenzialmente idonea a dimostrare la consistenza economico-reddituale e, anche in prospettiva dinamica, la sostenibilità del rapporto di lavoro, eventualmente imponendo una rimeditazione delle prassi amministrative precedenti. È stata quindi disposta la sospensione del provvedimento prefettizio impugnato. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 6 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
La norma è richiamata in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi impugnata; l'ordinanza non sviluppa una specifica decisione sulla sua legittimità.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
Costituisce la base processuale della tutela cautelare concessa, in presenza di periculum in mora e di elementi di fumus ravvisati nella persistente criticità della valutazione amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato insieme alla disciplina nazionale per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato anche nella lesione di interessi non meramente patrimoniali connessi alla posizione lavorativa e al soggiorno del cittadino straniero.
- Un nuovo parere dell'amministrazione o dell'organo tecnico competente non supera automaticamente le criticità già evidenziate dal giudice cautelare quando, a una sommaria valutazione, non affronti pienamente gli elementi posti a fondamento della precedente decisione.
- Nella valutazione dei presupposti per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, la documentazione contabile relativa al rapporto di lavoro può assumere rilievo per dimostrare la consistenza economico-reddituale e la sostenibilità del rapporto anche in prospettiva dinamica.
- La tutela cautelare può essere concessa quando gli elementi documentali prodotti rendano plausibile la necessità di una rimeditazione della valutazione amministrativa e sussista un pregiudizio non meramente patrimoniale derivante dall'efficacia del diniego.
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