Cassazione Civile, Sentenza n. 21217/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La USL contestava la validità di una clausola di "franchigia aggregata" annuale di €1.300.000 prevista in una polizza R.C. stipulata con QBE (premio €1.100.000; massimale annuo €10.000.000). QBE aveva chiesto il rimborso di €658.877,38 di indennizzi anticipati per sette sinistri. La USL ha dedotto la nullità della clausola per difetto/illiceità della causa (la franchigia sarebbe sproporzionata rispetto al premio e avrebbe effettivamente assorbito una parte del rischio come se fosse un ulteriore premio, snaturando la funzione assicurativa). Il Tribunale di Aosta aveva dichiarato nulla la clausola; la Corte d'appello di Torino aveva ribaltato il giudizio ritenendola valida; la USL ha proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della USL. Ha confermato la validità della clausola di franchigia aggregata nel caso concreto, ritenendo che: la franchigia è in astratto legittima; la valutazione della sua liceità va fatta in concreto e a posteriori; nel caso di specie la polizza prevedeva un massimale significativo (€10.000.000) e servizi a favore dell'assicurato (anticipi ai terzi per i sinistri sottosoglia), elementi che ostano a ritenere che la franchigia dissimulasse il premio o annullasse l'alea. La Cassazione ha quindi condannato la USL al pagamento delle spese di giudizio alla QBE e al pagamento del contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
art. 170 Codice delle assicurazioni (D. Lgs.)
Richiamato dalla Corte d'appello come norma che non esclude la possibilità di pattuire franchigie e meccanismi analoghi; la Cassazione conferma che l'art. 170 non impedisce di regolare tramite patti la ripartizione del rischio, purché il patto non sia dissimulazione di premio o elimini l'alea.
Riguarda la libertà di determinare il contenuto del contratto: la Corte ne ricava il principio di autonomia contrattuale e la possibilità di negoziare pattuizioni come la franchigia, salvo i limiti del diritto e della causa.
Attinente all'oggetto del contratto; citato nel ricorso come parametro di validità negoziale ma la Corte non ha ritenuto violato l'articolo alla luce della concreta utilità della polizza.
Regolazione della formazione del contratto: la Corte sottolinea che la regolare volontà delle parti e la funzione concreta della polizza supportano la validità del contratto.
Norma sulla nullità del negozio per illiceità della causa; il Tribunale di primo grado aveva invocato la illiceità della causa, e la Cassazione ha esaminato se la causa concreta fosse effettivamente illecita o priva di tutela, confermando che nel caso concreto non sussisteva tale illiceità.
Riferimento collegato alla disciplina dell'illiceità della causa (nella sentenza emergono riferimenti a entrambi gli articoli 1418/1419): la Corte chiarisce che la nullità per illiceità della causa richiede una valutazione concreta e non può essere affermata in via astratta solo perché la franchigia è elevata.
Norma che regola il contratto di assicurazione in generale; utilizzata come quadro di riferimento per valutare la funzione indennitaria e la liceità delle pattuizioni contrattuali.
Riferimento alla misura dell'indennizzo e al rapporto tra rischio e premio; la Corte distingue tra premio puro e caricamenti e osserva che la valutazione dei caricamenti è rimessa alle parti.
Attiene agli obblighi dell'assicuratore nella liquidazione dei sinistri; la Corte ha considerato la funzione operativa dell'assicuratore (anticipi ai terzi) quale elemento di utilità della polizza.
Collegata agli obblighi di rivalsa e adempimenti dell'assicuratore; la presenza della rivalsa e dell'anticipazione degli indennizzi è stata valutata come fattore che attenua l'argomentazione sulla dissimulazione del premio.
Norma pertinente alla rappresentanza o ad altri aspetti contrattuali richiamata tra le disposizioni del ricorso; la Cassazione non ha ritenuto che la sua applicazione ostasse alla validità della franchigia nel caso concreto.
Riguarda l'interpretazione del contratto; la Corte ha interpretato il contratto nel suo insieme, tenendo conto della causa concreta e dei patti accessori, non limitandosi alla sola entità numerica della franchigia.
Attiene ai criteri di interpretazione: la Corte ha applicato un'interpretazione sistematica e teleologica, valutando la struttura complessiva della polizza e i servizi forniti dall'assicuratore.
Riferimento relativo alle conseguenze dell'inadempimento o dell'inesistenza della causa; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per dichiarare la nullità del patto per difetto di causa.
art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 4) e artt. 112, 342 c.p.c.
Norme processuali invocate nel ricorso per cassazione (vizi di diritto e di motivazione). La Cassazione ha ritenuto infondate le censure, spiegando i limiti di sindacato della motivazione e che la Corte d'appello aveva esaminato la questione di diritto e di fatto in modo adeguato.
art. 132 c.p.c. (secondo comma, n.4)
Richiamato sul punto della nullità della sentenza per vizio di motivazione: la Corte ricorda che la nullità motivazionale è eccezionale e sussiste solo se la motivazione manca o è incomprensibile.
Norma sulle spese processuali: la Cassazione ha posto a carico del ricorrente USL le spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'addebito del contributo aggiuntivo previsto in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata come fonte della disciplina che ha modificato il regime del contributo unificato; la Corte si limita ad applicarne gli effetti procedurali.
d.m. 10 marzo 2014 n. 55, art. 2, comma 2
Norma ministeriale applicata per la liquidazione delle spese e delle competenze (I.V.A., cassa, spese forfettarie) nella determinazione delle somme dovute dalla parte soccombente.
Circolare ISVAP 260/D del 30.11.1995
Citata dalla ricorrente come supporto critico sulle franchigie in ambito RCA; la Corte rileva che la circolare non esclude la validità delle franchigie aggregate in senso assoluto e non era direttamente applicabile alla fattispecie.
Massime di principio
- La franchigia aggregata è in astratto valida: serve a responsabilizzare l'assicurato, ridurre i costi e può legittimamente ridurre il premio; la sua liceità va valutata caso per caso.
- Per dichiarare la nullità della franchigia perché dissimulazione del premio o per illiceità della causa è necessaria una valutazione concreta e a posteriori basata su indici specifici (es. obbligo di versamenti fissi periodici da parte dell'assicurato, uso della franchigia per calcolare commissioni, precedenti premi coincidenti con premio+franchigia).
- La relazione tra premio e rischio riguarda il premio puro; i caricamenti (parte del premio dovuta all'organizzazione/servizi) sono oggetto di libera contrattazione e la loro entità non è di per sé indice di nullità.
- La valutazione della funzione concreta della polizza (massimali, servizi forniti dall'assicuratore come anticipi ai terzi, rivalsa, gestione sinistri) è centrale per verificare se la franchigia snatura o meno la causa assicurativa.
- L'accertamento dell'alea e della concretezza del rischio deve considerare l'entità del massimale e la natura del rischio dell'assicurato: franchigie molto elevate possono comunque essere compatibili se il rischio effettivo e il massimale rendono probabile il superamento della soglia.
- Spetta all'assicurato che deduca la nullità dimostrare elementi concreti e indici che facciano ritenere la franchigia una mera componente di premio o pattuita a scopo elusivo; mere argomentazioni astratte non sono sufficienti.
- I vizi di motivazione e le censure processuali in Cassazione hanno limiti: la nullità per vizio motivazionale è un rimedio eccezionale; la Suprema Corte sindaca la corretta applicazione del diritto e la ragionevolezza della motivazione, non le preferenze valutative del giudice di merito.
- In fase di negoziazione, l'intermediazione professionale (broker) e la trattativa privata non escludono a priori il rischio di squilibrio, ma costituiscono elementi considerati dal giudice per valutare l'assenza di un abuso contrattuale.
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