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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6788/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cancellieri Sauro era stato condannato per il reato di presentazione di istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenente dati reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non veritieri. Ha proposto ricorso per cassazione lamentando: 1) la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla difesa ai sensi dell'art. 507 c.p.p. (audizione del difensore per provare assenza di dolo); 2) vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione della colpevolezza, rilevando che la Corte territoriale si sarebbe basata solo sull'omessa indicazione dei redditi di altri componenti del nucleo familiare senza accertare l'effettiva convivenza e senza valutare l'eventuale applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha affermato il principio consolidato secondo cui la mancata assunzione di una prova decisiva è deducibile in cassazione solo se il mezzo probatorio era stato richiesto ai sensi dell'art. 495, comma 2 c.p.p.; non può essere validamente invocata quando il mezzo è stato chiesto mediante la facoltà discrezionale di integrazione probatoria dell'art. 507 c.p.p., ritenuta non necessaria dal giudice di merito. Sul secondo motivo ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua: l'imputato aveva indicato la moglie quale componente del nucleo familiare e non poteva dolersi della mancata verifica della convivenza; la reiterata presentazione della domanda nonostante persistessero condizioni reddituali ostative e l'entità del superamento della soglia reddituale deponevano per il dolo e giustificavano il diniego dell'esimente di cui all'art. 131-bis. Per queste ragioni la cassazione non ha potuto procedere a una rivalutazione del fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (in via equitativa) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per la sintesi dei motivi

    norma procedurale richiamata per la conformazione sintetica del ricorso in cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    impugnazione per mancata assunzione di prova decisiva

    consentirebbe di dedurre in cassazione la mancata assunzione di prova decisiva, ma la Corte precisa che tale motivo è ammissibile solo se il mezzo fu richiesto ai sensi dell'art. 495, comma 2

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità

    invocato dal ricorrente per contestare la motivazione di merito; la Corte valuta la congruità della motivazione e rifiuta una rivalutazione dei fatti in sede di legittimità

  • art. 507 cod. proc. pen.

    richiesta di integrazione probatoria tramite audizione del difensore

    art. 507 attribuisce poteri discrezionali al giudice di merito per integrare il materiale probatorio; la mancata esercitazione di tale potere non è rimproverabile in cassazione con il motivo previsto dall'art. 606 lett. d) se la richiesta non fu proposta ai sensi dell'art. 495, comma 2

  • art. 495, comma 2 cod. proc. pen.

    ammissione dei mezzi di prova

    la Corte afferma che per dedurre in cassazione la mancata assunzione di uno specifico mezzo probatorio questo deve essere stato chiesto formalmente ai sensi dell'art. 495, comma 2

  • art. 131-bis cod. pen.

    esimente contestata dal ricorrente

    la Corte territoriale ha valutato e negato l'applicazione dell'esimente in ragione della gravità del fatto e dell'entità del superamento della soglia reddituale, giustificando così il diniego

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe

    procedimento trattato in udienza camerale con le forme indicate

    richiamate le disposizioni che hanno disciplinato le modalità di trattazione del procedimento in udienza camerale (misure emergenziali e proroghe)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    onere di sostenere le spese del procedimento

    norma che dispone l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata in relazione all'applicazione delle ammende

    richiamo utilizzato per motivare la decisione di non escludere l'obbligo di versamento della somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso non risulta presentato senza colpa

Massime di principio

  • Il motivo per mancata assunzione di prova è ammissibile in Cassazione solo se il mezzo probatorio è stato richiesto secondo l'art. 495, comma 2 c.p.p.; le richieste avanzate tramite l'art. 507 (potere discrezionale del giudice di merito) non legittimano tale motivo in sede di legittimità.
  • La Corte di legittimità non può effettuare una rivalutazione delle prove: i profili relativi alla valutazione del fatto e della prova devono essere dedotti come vizi di motivazione e sottostare al sindacato limitato previsto dall'art. 606 c.p.p.
  • L'omessa indicazione di redditi di altri componenti del nucleo familiare nella domanda per il patrocinio a spese dello Stato può integrare il dolo quando sussistono elementi concreti (p.es. reiterazione della domanda, entità del superamento della soglia reddituale) che rendono incolpevole l'omissione implausibile.
  • L'esimente di cui all'art. 131-bis c.p. può essere esclusa per la gravità del fatto e per l'entità dell'illecito (es. significativo superamento della soglia reddituale), non essendo automatica la sua applicazione ogniqualvolta venga invocata.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve curare la formalità delle richieste probatorie nei gradi di merito (art. 495 c.p.p.), perché omissioni procedurali limitano i motivi utilizzabili in sede di legittimità.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili espongono il ricorrente a condanna per spese processuali e, in presenza dei presupposti, al versamento di ammende determinate equitativamente.

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