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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40345/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: il ricorrente denunciava inosservanza di norme processuali (richiamando gli artt. 274, 292, 309 e 391 cod. proc. pen.) per mancata motivazione specifica in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione del reato, lamentando la mancata valutazione del contesto socio-ambientale di inserimento e l'assenza di spiegazioni concrete sul perché le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. non potessero essere soddisfatte con misure meno afflittive

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse effettuato adeguata valutazione prognostica del pericolo di reiterazione basata su elementi concreti: modalità di consumazione della condotta, personalità dell'indagato, propensione alla violenza, assenza di resipiscenza e incapacità a controllare impulsi aggressivi. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la motivazione relativa all'inadeguatezza delle misure alternative (misure non detentive e arresti domiciliari con braccialetto elettronico), rilevando la mancanza del necessario livello di affidabilità del soggetto. Conseguentemente il provvedimento cautelare è stato confermato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; è stata disposta la comunicazione, per estratto, alla Procura ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 605 cod. pen.

    Norma indicata come titolo del reato contestato all'indagato; utilizzata come riferimento per la qualificazione dei fatti che hanno giustificato l'applicazione della misura cautelare

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata come insieme delle esigenze cautelari da soddisfare; la Corte ha verificato che il giudice di merito ha valutato che tali esigenze non potevano essere adeguatamente soddisfatte con misure meno afflittive

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Citato nella doglianza del ricorrente come norma processuale a sostegno della richiesta di motivazione; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione formale o sostanziale di tale disposizione

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle contestazioni procedurali; la Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento fosse coerente e non manifestamente illogica rispetto ai dati processuali

  • art. 391 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha valutato che la valutazione prognostica richiesta da tale disciplina è stata compiuta in modo sufficiente dal giudice di merito

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'adempimento formale: ordine di comunicazione per estratto della decisione alla Procura per la successiva esecuzione

Massime di principio

  • Il pericolo di reiterazione deve poggiare su dati concreti e oggettivi, ma l'attualità del pericolo non richiede l'indicazione di occasioni imminenti: è sufficiente una valutazione prognostica fondata su modalità della condotta, personalità dell'indagato, contesto socio-ambientale e tempo trascorso dai fatti
  • Il giudice cautelare deve esplicitare perché le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con misure meno afflittive; la motivazione deve spiegare l'inadeguatezza sia delle misure non detentive sia, se del caso, degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico)
  • In sede di controllo sull'ordinanza cautelare il rimedio non può consistere in una mera richiesta di diversa valutazione dei fatti: la Corte di legittimità verifica la non manifesta illogicità e la coerenza della motivazione rispetto ai dati processuali, non la ricostruzione di merito
  • La valutazione della 'affidabilità' del soggetto è un elemento rilevante nella scelta tra arresto in carcere e misure alternative: l'assenza di affidabilità può giustificare il mantenimento della custodia cautelare
  • Le censure che prospettano solo un diverso apprezzamento degli elementi probatori senza dimostrare una carenza logico-motivazionale consistente sono normalmente insufficienti a far accogliere il ricorso

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