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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02683/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari per minaccia aggravata. Nel giudizio di merito era stata ritenuta la responsabilità per una condotta consistita nell'agire con una frusta da carrettiere lunga più di un metro e mezzo, agitata a breve distanza dalla persona offesa, con riconoscimento dell'aggravante ex art. 339 c.p.; erano state concesse le attenuanti generiche in equivalenza con l'aggravante, con pena di multa e condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto inosservanza di legge penale e vizio nella valutazione degli elementi probatori, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e delle prove. Con il secondo motivo ha contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo ha negato la configurabilità dell'aggravante e, per conseguenza, ha eccepito l'incompetenza del giudice togato in favore del giudice di pace. Con il quarto motivo ha censurato il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante, invocando una valutazione di prevalenza delle attenuanti ex art. 69 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e delle fonti probatorie già esaminate con motivazione non illogica dal giudice di appello. Ha ritenuto il secondo motivo parimenti inammissibile perché riproponeva censure già disattese, essendo stata esclusa la particolare tenuità dell'offesa sulla base delle modalità dell'azione. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto integrata l'aggravante dell'uso di oggetto idoneo all'offesa, cioè la frusta da carrettiere, ricompresa tra gli strumenti rilevanti ex art. 339 c.p. Ha ritenuto il quarto motivo manifestamente infondato, ricordando che il giudizio di comparazione tra circostanze appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se arbitrario o illogico, evenienza esclusa nel caso concreto. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    individua il reato-base di minaccia contestato, ritenuto integrato in fatto dal giudice di merito.

  • art. 339 c.p.

    l'aggravante è stata ritenuta configurabile in relazione all'uso di una frusta da carrettiere, considerata oggetto rientrante tra gli strumenti rilevanti per l'aggravamento.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione delle connotazioni dell'azione e dell'offesa.

  • art. 69 c.p.

    il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è una valutazione discrezionale di merito, sindacabile in cassazione solo per illogicità o arbitrio.

  • art. 616 c.p.p.

    è stata applicata la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, si risolva in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti già scrutinati dai giudici di merito con motivazione congrua e non illogica.
  • La contestazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può limitarsi a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito; la relativa esclusione è censurabile solo ove la motivazione sia manifestamente illogica o priva di adeguata considerazione delle modalità dell'azione e dell'offesa.
  • Ai fini dell'aggravante ex art. 339 c.p., assume rilievo l'uso di un oggetto concretamente idoneo a rafforzare l'offesa o a incrementare la capacità intimidatoria, anche se non si tratti di un'arma in senso stretto.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in legittimità se sorretto da motivazione sufficiente e non arbitraria.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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