Cassazione Penale, Sentenza n. 12692/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava l'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia del 03/08/2022 che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra più condanne penali a suo carico. L'istanza mirava a far concorrere le sentenze (emesse da Tribunale di Civitavecchia e Tribunale di Velletri) come frutto di un unico disegno criminoso per ottenere conseguenze esecutive più favorevoli. Il ricorrente deduceva, in particolare, la coincidenza di luogo per alcune sentenze, l'omogeneità delle violazioni (reati connessi a armi, stupefacenti e contro il patrimonio) e la prossimità cronologica come indici di una programmazione unitaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale di Civitavecchia avesse adeguatamente motivato il rigetto sulla base di elementi fattuali: diversa ubicazione dei reati (Ladispoli vs Ardea), differente tipologia e modalità di esecuzione delle condotte (anche pluralità di soggetti in alcuni fatti) e mancanza di elementi che dimostrassero una previa rappresentazione e deliberazione di un piano criminoso unitario. La Corte ha osservato che la ripetizione di reati o una "scelta di vita criminale" non equivale a un disegno criminoso unitario. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Richiede che l'agente si sia previamente rappresentato e deliberato unitariamente una serie di condotte: la continuazione presuppone un "disegno criminoso" specifico e non si confonde con un generico programma di vita delinquenziale.
Richiamato per la fase esecutiva: applica il concetto di continuazione alle esecuzioni. Dopo la modifica normativa (legge n. 272/2005) il legislatore ha previsto attenuazioni in casi di dipendenza da stupefacenti, ma la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso resta requisito necessario.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (mancata valutazione di circostanze e motivazione contraddittoria o illogica); la Corte ha ritenuto tali profili infondati perché il giudice di merito aveva adeguatamente esaminato e motivato i fatti.
Richiamato nel motivo di impugnazione insieme ad altre norme procedurali e costituzionali; la Corte non ha ravvisato violazioni degli standard di motivazione e di diritto richiamati.
art. 27 e art. 111 Cost.
art. 27 e art. 111 della Costituzione
Richiamati dal ricorrente con riferimento a garanzie del giusto processo e alla legalità delle pene; la Cassazione ha ritenuto che tali principi non fossero stati violati dall'ordinanza impugnata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che limita la trattazione motivazionale in cassazione ai soli argomenti strettamente necessari; la decisione espone gli argomenti essenziali per il rigetto.
Legge 30 dicembre 2005, n. 272
Legge 30 dicembre 2005, n. 272
Modificò l'art. 671 c.p.p. attenuando gli effetti in favore di soggetti tossicodipendenti in relazione alla continuità del disegno criminoso; richiamata in giurisprudenza ma non applicativa nel caso concreto per mancanza del requisito del disegno unitario.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione (art. 81 co.2 c.p.) è necessario dimostrare una precedente rappresentazione e deliberazione unitaria di più condotte: la mera ripetizione di reati o la "professione" criminale non è sufficiente.
- Fattori utili a comprovare la continuazione: pianificazione comune, scopo unitario chiaro, modalità e strumenti ripetuti funzionali allo stesso progetto, scambio di ruoli o provvedimenti preparatori volti a uno scopo comune.
- Fattori che possono escludere la continuazione: dissomiglianze significative in luogo, tempo, modalità esecutive o partecipazione plurima non coordinata; tali elementi possono indicare condotte autonome e occasionali.
- La valutazione è eminentemente di merito: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella ricostruzione fattuale e la Cassazione sindaca solo la correttezza giuridica e la logicità della motivazione.
- In una situazione simile, il resistente dovrebbe far emergere elementi concreti di programmazione (comunicazioni, tracce logistiche, prima azione progettuale) mentre il difensore che chiede la continuazione deve documentare coesione funzionale e volontà unitaria antecedente alla realizzazione dei reati.
- La vicinanza cronologica e l'omogeneità tipologica sono indizi utili ma non decisivi: vanno valutati insieme ad altri elementi probatori che attestino la volontà originaria di un unico disegno criminoso.
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