Cassazione Civile, Ordinanza n. 02565/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 notificato a una parrocchia, con il quale veniva negata l'esenzione prevista per l'immobile sito in Castel San Pietro Terme, in via Palestro n. 38. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. La parrocchia proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre il Comune resisteva con controricorso. Tuttavia, nel giudizio di legittimità la parte ricorrente aveva prodotto la sentenza impugnata solo con la memoria ex art. 380-bis c.p.c., e non già al momento del deposito del ricorso, pur avendo dichiarato l'avvenuta notificazione della sentenza. La Corte ha quindi esaminato il profilo processuale dell'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., della copia autentica della sentenza notificata munita della relata di notifica (o della documentazione equivalente in caso di notifica via PEC), rilevando che tale omissione non può essere sanata con produzione tardiva ex art. 372 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, ritenendo non sanabile la mancata produzione, al momento del deposito dell'impugnazione, della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, nonostante la successiva produzione in memoria. Ha compensato integralmente le spese tra le parti costituite, in ragione della recente formazione dell'orientamento nomofilattico richiamato, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992
Norma richiamata come base dell'esenzione ICI contestata nel merito, ma non oggetto della decisione finale di legittimità, che si è arrestata su un profilo processuale.
Il ricorrente che dichiara la notificazione della sentenza impugnata ha l'onere di depositare, nel termine previsto, la copia della sentenza munita della relata di notifica o della documentazione equivalente; la mancata produzione determina improcedibilità.
Non consente di recuperare con produzione tardiva l'omissione del deposito della sentenza notificata richiesto dall'art. 369 c.p.c.
La produzione della sentenza avvenuta soltanto con la memoria ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritenuta tardiva e quindi inidonea a sanare l'omissione originaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali dell'esito sfavorevole, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositarne tempestivamente copia autentica munita della relata di notifica o della documentazione equivalente, poiché la dichiarazione integra un fatto processuale rilevante ai fini del termine breve.
- La mancata produzione, al momento del deposito del ricorso, della sentenza notificata comporta l'improcedibilità dell'impugnazione e non può essere sanata mediante successiva produzione tardiva ex art. 372 c.p.c.
- La produzione degli atti mancanti con la memoria ex art. 380-bis c.p.c. non equivale al tempestivo deposito richiesto per l'ammissibilità/procedibilità del ricorso.
- In presenza di un orientamento nomofilattico formatosi successivamente alla proposizione del ricorso, la Corte può compensare integralmente le spese tra le parti costituite.
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