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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23864/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo fondiario stipulato nel 1993. La società mutuataria, dopo il mancato rispetto del piano di ammortamento e di un successivo piano di rientro, propose opposizione all'esecuzione immobiliare promossa dalla banca per il recupero delle rate residue. Il Tribunale accolse l'opposizione, ritenendo che nel calcolo degli interessi moratori fosse stato superato il tasso soglia di usura sopravvenuto e rideterminò il credito residuo. La Corte d'appello confermò, interpretando la clausola contrattuale sugli interessi di mora come mero rinvio alla normativa vigente, quindi alla disciplina antiusura introdotta dalla L. 108/1996, con conseguente necessità di verificare la conformità del tasso praticato alle soglie di usura e, nel caso concreto, di escludere ogni interesse di mora. Le ricorrenti censurarono tale lettura deducendo violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e della normativa sull'usura, sostenendo che la clausola realmente applicabile era quella del capitolato allegato al mutuo, che prevedeva un criterio legale di determinazione del tasso di mora desunto dal d.m. 2 marzo 1981 (tasso di riferimento per le operazioni di mutuo agevolato per l'edilizia maggiorato di quattro punti percentuali). Secondo le ricorrenti, tale pattuizione era legittima e coerente con il quadro normativo dell'epoca e doveva essere rispettata, senza che rilevasse una eventuale usurarietà sopravvenuta. Il secondo e il terzo motivo, relativi ancora alla usurarietà degli interessi moratori e alla esclusione di ogni interesse nel periodo di mora, sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea l'interpretazione del contratto compiuta dalla Corte d'appello perché fondata sul solo art. 5 del mutuo e non anche sulla clausola del capitolato allegato che disciplinava specificamente la misura degli interessi moratori. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    i criteri di interpretazione del contratto devono essere applicati considerando complessivamente il testo negoziale e tutte le clausole rilevanti, compresi gli allegati contrattuali

  • art. 2 L. n. 108 del 1996

    richiamato quale base della disciplina antiusura, ma la sua applicazione non può prescindere dalla corretta ricostruzione della pattuizione originaria e della clausola specificamente dedicata agli interessi di mora

  • d.m. Tesoro 2 marzo 1981

    indicato come parametro normativo richiamato dal capitolato allegato per la determinazione del tasso di mora nel contratto di mutuo stipulato prima della L. n. 108 del 1996

  • L. n. 108 del 1996

    richiamata dalla Corte territoriale come normativa vigente, ma la Cassazione precisa che la verifica dell'usurarietà sopravvenuta non può elidere una clausola validamente pattuita in epoca anteriore e specificamente disciplinata dal capitolato allegato

  • d.m. 25.03.2003

    citato come esempio di normativa successiva richiamata dalla Corte territoriale nel definire la 'normativa vigente'

Massime di principio

  • Ai fini dell'interpretazione di un contratto, il giudice deve esaminare l'intero testo negoziale e tutti i documenti ad esso allegati, non potendo fondare la ricostruzione della volontà comune delle parti su una sola clausola isolata.
  • Se una pattuizione sugli interessi di mora è stata validamente concordata prima dell'entrata in vigore della disciplina antiusura, la sopravvenuta soglia di usura non consente automaticamente di sostituire il criterio pattuito con quello desumibile dalla normativa successiva, salvo che il contratto lo preveda in modo inequivoco.
  • La clausola che rinvia alla 'normativa vigente' va interpretata alla luce del complessivo assetto contrattuale e dei richiamati criteri speciali di determinazione del tasso; non può essere letta in modo da espungere clausole specifiche e già operanti nel capitolato allegato.
  • L'omesso esame di una clausola contrattuale decisiva ai fini della determinazione del tasso applicabile integra vizio di interpretazione del contratto e può condurre alla cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieMutuoInadempimentoRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della prova

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