Cassazione Penale, Sentenza n. 32423/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello chiedendo la riconsiderazione della loro responsabilità (partecipazione o concorso) e della qualificazione giuridica dei fatti; in apertura di appello avevano però rinunciato a tutti i motivi tranne quelli relativi al trattamento sanzionatorio e avevano formulato una richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, in presenza del concordato in appello e della rinuncia ai motivi di gravame, molte delle doglianze prospettate (tra cui la rilettura degli elementi istruttori e la qualificazione giuridica dei fatti) non siano ammessi in cassazione ai sensi della normativa e della giurisprudenza consolidata. La Corte ha confermato la ricostruzione della Corte d'Assise d'Appello (tra cui la riqualificazione di alcuni fatti: da sequestro di persona a scopo di estorsione a sequestro di persona semplice in concorso con esercizio arbitrario delle proprie ragioni) richiamando i limiti applicativi della "legittima pretesa" stabiliti dalle Sezioni Unite. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, determinata equitativamente in € 3.000,00.
Norme richiamate
La modifica introdotta limita i motivi deducibili avverso il concordato in appello, comportando l'inammissibilità de plano di molte doglianze in sede di cassazione rispetto a decisioni adottate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
Regola il procedimento del concordato in appello: la Corte evidenzia che solo specifiche censure (formazione della volontà di concordare, consenso del P.M., difformità del contenuto della pronuncia) sono deducibili in cassazione; doglianze su motivi rinunciati o su valutazioni probatorie risultano inammissibili.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte lo applica per imporre le spese e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Delitto di sequestro di persona: la Corte d'appello ha ritenuto applicabile questo articolo (sequestro semplice) dopo la valutazione della legittima pretesa, e la Cassazione ha confermato la ricostruzione a fronte dell'orientamento delle Sezioni Unite.
Delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione: la Corte ha escluso la sussistenza di questo reato alla luce della qualificazione della pretesa come legittima entro i limiti consentiti dall'ordinamento; l'errore di qualificazione in appello è ormai non emendabile.
Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)
Chiarisce i limiti oggettivi e soggettivi della "legittima pretesa": la pretesa deve corrispondere a quella esercitabile in giudizio e deve riguardare soggetti legittimati; se la violenza/minaccia è diretta a terzi estranei al rapporto obbligatorio, può configurarsi l'estorsione.
Altri arresti richiamati (es. Sez. 6, Sentenza n. 16765/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 30403/2020; Sez. 1, Sentenza n. 944/2019)
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui molte doglianze contro sentenze emesse ex art. 599-bis sono inammissibili e su come valutare la natura delle censure proponibili in cassazione.
Massime di principio
- Quando in appello le parti concordano una pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinunciano a motivi di gravame, la Corte di Cassazione ammette in via principale solo censure limitate: vizi nella formazione della volontà di concordare, mancanza del consenso del pubblico ministero, o difformità formale del contenuto della pronuncia; tutte le contestazioni ricollegabili a valutazioni probatorie o motivi rinunciati sono generalmente inammissibili.
- La riforma (legge n.103/2017) e la giurisprudenza consolidata mirano a rendere definitivo il contenuto del concordato in appello evitando che la cassazione trasformi la procedura in un nuovo esame del merito o della prova.
- In casi che coinvolgono la cosiddetta "legittima pretesa", occorre verificare i limiti oggettivi e soggettivi: la pretesa deve essere effettivamente azionabile in giudizio e riferita ai soggetti legittimati; se la violenza o la minaccia è esercitata su terzi estranei al rapporto obbligatorio ciò può integrare estorsione anziché mera esercitazione arbitraria di una pretesa.
- Errori di qualificazione giuridica della fattispecie operati in sede di concordato in appello possono non essere emendabili in cassazione se le censure non rientrano tra quelle ammesse; pertanto è strategicamente rilevante preservare e formulare nel contraddittorio di appello i motivi che si intende poi proporre in cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese e può includere una sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle Ammende) valutata equitativamente dal giudice di legittimità.
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