Cassazione Penale, Sentenza n. 21086/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12/01/2022 che confermava la condanna del ricorrente per più reati (tra cui associazione per delinquere, rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione/porto e ricettazione di arma e diversi furti). Il ricorrente articolava sei motivi, principalmente: (1) illegittimo utilizzo e valutazione dei tabulati telefonici (IMEI) senza osservare la disciplina transitoria dell'art. 1, comma 1-bis, legge n.178/2021; (2) vizi di motivazione e difetto dei presupposti per l'associazione per delinquere; (3) mancata prova del coinvolgimento materiale nel reato di rapina impropria e nella resistenza a p.u.; (4) mancata indicazione di elementi per ritenere la disponibilità dell'arma; (5) inammissibilità delle eccezioni su aggravanti proposte come motivi nuovi; (6) censure sul calcolo degli aumenti di pena e sul diniego delle circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha dichiarato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo B) (rapina impropria), per carenza motivazionale relativa al nesso di contestualità tra la condotta di resistenza e i furti commessi in altro ambito temporale e spaziale, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su tale capo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto; le censure relative all'associazione per delinquere (capo A), alla responsabilità per resistenza, alla detenzione/porto/ricettazione d'arma (capi C, D, E) e agli altri reati (capi F, G, H, I) sono state respinte o ritenute inammissibili. La condanna relativa ai capi non investiti dall'annullamento è dichiarata irrevocabile. Le questioni relative al trattamento sanzionatorio sono state assorbite dalla declaratoria di annullamento limitata al capo B).
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per il limite dell'enunciazione dei motivi in Cassazione; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti richiesti per la motivazione
art. 1, comma 1-bis, legge n. 178 del 2021
Disciplina transitoria sull'uso dei dati di traffico telefonico: la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, i tabulati non siano stati l'unico elemento di identificazione dell'imputato e quindi la valutazione complessiva ha rispettato il contenuto della norma
art. 132 D.Lgs. n. 196 del 2003
Riferimento alla legittima acquisizione dei tabulati telefonici con decreto del P.M. secondo il testo vigente al momento del provvedimento
Richiamata in relazione all'attenuante speciale; la Corte ha ritenuto assorbite le questioni sanzionatorie connesse all'annullamento del capo B)
Richiamato in relazione al concorso di persone nei reati: la Corte ha valutato il concorso e le modalità di partecipazione del ricorrente alla luce del compendio probatorio
art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiesto come limite per i 'motivi nuovi' in appello; la Corte ha ritenuto inammissibili eccezioni sulle aggravanti proposte per la prima volta nei motivi nuovi
art. 625 cod. pen. (nr. 2 e nr. 5)
Aggravanti contestate per taluni reati; la Corte territoriale ha dichiarato inammissibili le eccezioni sollevate tardivamente dal ricorrente
Massime di principio
- L'utilizzo dei dati di traffico telefonico (tabulati/IMEI) è ammesso purché non costituisca l'unico elemento di identificazione: devono essere valorizzati unitamente ad altri indizi oggettivi (es. ritrovamento di oggetti riconducibili all'imputato, servizi GPS, osservazioni) per rispettare la disciplina transitoria della legge n.178/2021
- Per configurare l'associazione per delinquere non è necessario che il programma criminoso sia descritto con precisione formale: il giudice può desumerne l'esistenza dalla ripetizione e dalle modalità esecutive dei delitti che manifestano un'operatività organizzata e stabile
- La fuga o la condotta di guida pericolosa finalizzata a sottrarsi all'arresto può integrare la fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale anche se l'imputato non compie atti violenti diretti contro gli agenti; occorre valutare il comportamento complessivo e il pericolo oggettivo creato
- Per ritenere la sussistenza della rapina impropria in concorso con atti di resistenza è necessario dimostrare il nesso di contestualità e la correlazione tra le condotte violente e i furti commessi in diverso tempo/luogo; la mancanza di questa spiegazione motivazionale può determinare l'annullamento
- La disponibilità o il concorso nella detenzione/porto di arma può essere desunta in via indiziaria da elementi convergenti (rinvenimento dell'arma in contesti collegati al gruppo, dotazione di arnesi, presenza dell'imputato al momento del controllo), ma va motivata rispetto alla posizione concreta del singolo
- Le eccezioni o deduzioni relative a circostanze aggravanti non possono essere introdotte per la prima volta nei 'motivi nuovi' dell'appello: tali questioni saranno inammissibili salvo che fossero già oggetto dell'impugnazione originaria
- In sede di Cassazione i vizi di motivazione sostanziali rilevati su singoli capi possono portare a decisioni parziali (annullamenti limitati e rinvio) mentre il resto della sentenza può rimanere irrevocabile; è quindi strategico contestare con precisione gli specifici punti motivazionali mancanti
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