Sentenza n. 903/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione provvisoria della procedura comparativa per la locazione di un’area regionale destinata a impianto sportivo, con gli atti di gara che avevano consentito la riapertura dei termini e l’ammissione di un’offerta tecnica tardiva
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava l’aggiudicazione in favore di un’altra associazione sportiva e gli atti presupposti, deducendo, in primo luogo, la violazione dei principi di par condicio competitorum, trasparenza, autoresponsabilità, autovincolo e immodificabilità della lex specialis, nonché dell’art. 101 d.lgs. 36/2023, oltre a sviamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, la Commissione aveva riaperto i termini per consentire alla controinteressata di presentare una nuova manifestazione di interesse corredata da un’offerta tecnica originariamente non prodotta. Secondo la ricorrente, tale operazione aveva sanato tardivamente l’omessa presentazione di un elemento essenziale dell’offerta e aveva alterato le regole della procedura. In via subordinata, la ricorrente lamentava disparità di trattamento perché le era stato attribuito punteggio zero per il criterio relativo all’entità e tipologia dell’investimento, senza consentirle di integrare l’asseverazione tecnica di un cronoprogramma già depositato, mentre alla controinteressata era stata consentita la presentazione ex novo dell’intera offerta tecnica. Con il terzo motivo deduceva inoltre la modifica o specificazione postuma dei criteri di valutazione dopo l’apertura delle offerte. La controinteressata aveva eccepito anche la tardività del ricorso e la tardività dell’impugnazione immediata degli atti di riapertura dei termini.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di tardività. Ha qualificato la procedura come contratto attivo dell’amministrazione, avente a oggetto la locazione di un bene del patrimonio regionale, ritenendo quindi inapplicabile il rito speciale sugli appalti di cui agli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a. e applicabile il termine ordinario di sessanta giorni ex art. 29 c.p.a. Il termine decorreva dalla comunicazione dell’aggiudicazione del 28 ottobre 2025, sicché il ricorso notificato il 23 dicembre 2025 era tempestivo. Gli atti di riapertura dei termini non erano immediatamente lesivi, poiché l’incidenza della nuova presentazione sull’esito della procedura era conoscibile solo con l’aggiudicazione finale. Nel merito, il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. L’Avviso pubblico, letto sistematicamente, indicava chiaramente che la locazione sarebbe stata assegnata mediante procedura comparativa sulla base dell’offerta tecnica più vantaggiosa e dei criteri premiali dell’art. 7, tra cui l’entità e tipologia dell’investimento, da documentare mediante relazione asseverata da tecnico abilitato. Ne derivava la necessità di presentare contestualmente, entro il termine fissato, tutti gli elementi dell’offerta suscettibili di valutazione comparativa. La denominazione del modulo come “manifestazione di interesse” non escludeva tale obbligo, poiché il modulo riguardava i requisiti soggettivi e non esauriva la documentazione richiesta dalla lex specialis. La riapertura dei termini aveva dunque consentito alla controinteressata di formare postumamente un’offerta tecnica inizialmente mancante, in violazione della par condicio, dell’autoresponsabilità e dell’immodificabilità dell’offerta. Il vizio sussisteva anche se la riapertura era stata disposta per entrambi i partecipanti e prima dell’apertura delle offerte, perché non consisteva nella violazione della segretezza, bensì nell’alterazione della regola di completezza e contestualità dell’offerta alla scadenza. Sono stati annullati gli atti nella parte relativa alla riapertura dei termini, all’ammissione e valutazione dell’offerta tardiva e all’approvazione degli esiti conseguenti. Le ulteriori censure sono state assorbite. L’amministrazione dovrà definire il procedimento conformandosi ai principi enunciati. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire la formazione postuma dell’offerta tecnica o per sanare l’omessa presentazione di un elemento essenziale dell’offerta dopo la scadenza del termine perentorio.
art. 13, comma 2, d.lgs. 36/2023
le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito
La disciplina del Codice dei contratti pubblici non si applica alla locazione di un bene del patrimonio pubblico qualificata come contratto attivo.
Alle controversie relative alla procedura per la locazione del bene patrimoniale, non rientrante nel rito speciale sugli appalti, si applica il termine ordinario di sessanta giorni.
art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il rito abbreviato relativo alle procedure di affidamento e concessione disciplinate dal Codice dei contratti pubblici non è applicabile alla procedura avente a oggetto un contratto attivo.
Il rito speciale in materia di contratti pubblici non trova applicazione alla procedura di locazione di un bene appartenente al patrimonio regionale, sottratta al d.lgs. 36/2023.
Massime di principio
- In una procedura comparativa per la locazione di un bene pubblico, quando la lex specialis prevede l’aggiudicazione sulla base dell’offerta tecnica più vantaggiosa e individua criteri premiali da documentare, tutti gli elementi suscettibili di valutazione devono essere presentati contestualmente entro il termine fissato per la partecipazione, anche se il modulo utilizzato è denominato “manifestazione di interesse”.
- La riapertura dei termini non può essere utilizzata per consentire a un concorrente di presentare ex novo un’offerta tecnica originariamente mancante: ciò costituisce formazione postuma di un elemento essenziale dell’offerta e viola i principi di par condicio, autoresponsabilità e immodificabilità dell’offerta.
- Il soccorso istruttorio non può trasformarsi in uno strumento di integrazione sostanziale dell’offerta mediante la sua formazione successiva alla scadenza del termine perentorio; la regolarizzazione è distinta dalla presentazione tardiva di un contenuto negoziale o tecnico inizialmente inesistente.
- La riapertura dei termini è illegittima anche quando sia formalmente concessa a tutti i concorrenti e avvenga prima dell’apertura delle offerte, se consente comunque a uno di essi di colmare tardivamente una carenza originaria dell’offerta e altera la regola della necessaria completezza e contestualità delle proposte.
- Gli atti di riapertura dei termini non sono immediatamente lesivi quando la loro concreta incidenza sulla posizione del concorrente e sull’esito della procedura diviene conoscibile soltanto con l’adozione dell’aggiudicazione finale; in tal caso l’interesse concreto e attuale all’impugnazione sorge con quest’ultima.
- La controversia relativa a una procedura per la locazione di un bene del patrimonio pubblico, qualificata come contratto attivo, è sottratta al rito speciale sugli appalti e soggetta al termine ordinario di impugnazione di sessanta giorni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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