Cassazione Penale, Ordinanza n. 29273/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La sentenza impugnata riguarda una vicenda di interferenze illecite nella vita privata: la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per intervenuta prescrizione del reato contestato e, nel contempo, ha rideterminato in senso riduttivo il risarcimento dei danni dovuto alle parti civili, portandolo a euro 3.500 per ciascuna di esse rispetto ai 20.000 euro originariamente liquidati. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l'omessa motivazione sulla quantificazione del danno cagionato alle persone offese. La censura contesta dunque la motivazione civilistica della decisione, non la declaratoria di estinzione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva invece motivato sulla liquidazione del danno, valorizzando da un lato il pregiudizio morale subito dalle persone offese per l'indebita interferenza nella loro vita privata, danno suscettibile di quantificazione solo presuntiva e con ampio margine di discrezionalità, e dall'altro le ragioni che avevano spinto l'imputata a registrare le conversazioni tra le due parti civili, sospettando l'infedeltà del coniuge, circostanza ritenuta idonea a ridurre sensibilmente l'importo risarcitorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come titolo di reato contestato, relativo alle interferenze illecite nella vita privata; nel caso concreto il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione.
Base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito contenga una puntuale giustificazione della liquidazione del danno civile, il motivo di ricorso che lamenti una pretesa omessa motivazione è manifestamente infondato se non si confronta con le ragioni effettivamente esposte dal giudice.
- La quantificazione del danno morale da indebita interferenza nella vita privata può essere effettuata in via presuntiva e con ampio margine di discrezionalità, purché la decisione dia conto degli elementi considerati.
- Ai fini della determinazione del risarcimento, il giudice può valorizzare non solo il pregiudizio subito dalla persona offesa, ma anche le circostanze concrete che hanno accompagnato la condotta dell'imputato, ove rilevanti per modulare l'entità del danno.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare apoditticamente la motivazione senza indicare un effettivo vulnus argomentativo è dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria processuale.
Come è indicizzato
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