Cassazione Penale, Ordinanza n. 26898/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello in relazione al reato di rapina. Dal testo emerge che il primo motivo ripropone integralmente doglianze già formulate in appello e sostanzialmente chiede una diversa lettura delle risultanze probatorie, quindi una nuova valutazione dei fatti e della credibilità degli elementi acquisiti. Il secondo motivo riguarda il trattamento sanzionatorio, con censura sulla sospensione condizionale e sulla pena, contestando la graduazione operata dal giudice di merito. La Corte rileva che entrambe le doglianze mirano a una rivalutazione del merito e che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice, se sorretta da motivazione non illogica o arbitraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una non consentita rilettura del materiale probatorio e che il secondo motivo fosse parimenti inammissibile perché diretto a contestare la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria della pena e nella valutazione della sospensione condizionale, in assenza di errori logici o giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato oggetto di imputazione; la Corte si limita a richiamarne il riferimento nel ricorso, senza affrontare profili interpretativi sostanziali sul fatto tipico.
Richiamato come parametro per la determinazione della pena base e la sua graduazione da parte del giudice di merito.
Richiamato come criterio di commisurazione della pena, affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, previa valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto forma di vizio di legittimità, miri in realtà a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione della decisione impugnata sia priva di vizi logici o giuridici.
- La graduazione della pena, inclusa la valutazione della sospensione condizionale, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la determinazione sia frutto di arbitrio, illogicità manifesta o violazione dei criteri legali di commisurazione.
- La riproposizione in cassazione di doglianze già dedotte in appello, senza individuare un effettivo vizio della sentenza impugnata, può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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