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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14974/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (28/06/2022, confermata dal riesame 04/08/2022) per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n.309/1990) e per estorsione. Le censure principali erano: insufficiente e generica motivazione circa la partecipazione del Leccese al sodalizio (la prova sarebbe fondata solo su dichiarazioni di collaboratori di giustizia discordanti e non specifiche); mancata verifica e valutazione dell'attendibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori; carenza di elementi descrittivi di condotte tali da dimostrare un ruolo stabile nel sodalizio; mancata considerazione dell'aggravante del metodo mafioso in relazione all'episodio estorsivo e difetti nelle identificazioni fotografiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati, ritenendo carente l'impianto indiziario rispetto alla partecipazione del Leccese al clan (non già sull'esistenza del sodalizio in generale). La sentenza annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari per un nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. La Corte ha invece rilevato che l'incolpazione per estorsione (capo 18) non era contestata quanto a gravità indiziaria e le esigenze cautelari erano state ampiamente esposte dal Tribunale; tuttavia l'adozione della misura cautelare per l'associazione è risultata priva di adeguata descrizione di comportamenti specifici e di verifica puntuale delle dichiarazioni di collaborazione.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La norma punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; per la sua configurabilità è sufficiente una condotta di partecipazione al sodalizio, consistente in un contributo anche minimo ma non insignificante alla vita della struttura e al perseguimento del suo scopo, senza necessità della consumazione dei singoli reati-fine.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    comma 1-bis e richiamo dei commi 3 e 4

    In materia cautelare il giudizio sui gravi indizi si fonda sui commi richiamati; la Corte sottolinea che il requisito cautelare (gravi indizi) non richiede la stessa precisione e concordanza degli indizi prevista per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, c.p.p.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    art. 192, commi 1-4 (nella decisione menzionata la non applicazione del comma 2 ai fini cautelari)

    L'art. 192 stabilisce i criteri di valutazione degli indizi per il giudizio di merito (precisione, concordanza). La Corte ricorda che tali criteri non si applicano integralmente alle esigenze cautelari, pur ribadendo che anche in fase cautelare le dichiarazioni devono essere adeguatamente valutate e corroborate.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina la competenza per il giudizio sull'annullamento di misure cautelari: la Cassazione rinvia il procedimento al Tribunale competente ai sensi di questa disposizione per nuovo giudizio.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione

    Prescrive adempimenti amministrativi/cancelleria conseguenti alla decisione della Corte; la sentenza dispone l'inoltro degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Per misure cautelari per reati associativi non è necessario dimostrare la commissione di reati-fine: è comunque richiesto un contributo consapevole e non insignificante all'organizzazione, che deve emergere da descrizione di comportamenti specifici.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere decisive, ma occorre che la loro attendibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca delle singole dichiarazioni siano valutate puntualmente (specificità, coerenza, costanza, spontaneità) e che sussista convergenza e indipendenza tra le chiamate di reità.
  • In assenza di descrizioni circostanziate di condotte significative dell'imputato, la sola chiamata in reità de relato, anche se numerosa, può risultare insufficiente a fondare la gravità indiziaria richiesta per la custodia cautelare.
  • Il livello probatorio richiesto in fase cautelare (gravi indizi) è inferiore rispetto al giudizio di merito, ma non esime il giudice dall'offrire una motivazione puntuale e dal cercare elementi di corroborazione esterni alle dichiarazioni rese dai collaboratori.
  • La presenza di un precedente isolato o di dichiarazioni generiche non è, di norma, sufficiente a dimostrare la stabilità del ruolo dell'indagato nel sodalizio; il giudice deve indicare fatti concreti che dimostrino continuità o un ruolo qualificato.
  • Quando l'atto di impugnazione riguarda aspetti valutativi della prova, la Cassazione interviene se sussiste una manifesta illogicità, violazione di norme o carenza della motivazione; dunque le doglianze devono evidenziare omissioni giuridiche o motivazionali specifiche.
  • Se esistono capi diversi (es. estorsione) per i quali le esigenze cautelari risultano dimostrate, il difensore e il giudice devono valutare distintamente la sussistenza della misura per ciascun capo e motivare separatamente la misura rispetto a ciascuna imputazione.

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