Cassazione Penale, Sentenza n. 2592/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per il delitto di usura, deducendo violazione di norme processuali (art. 606 lett. d) ed e) c.p.p., art. 603 co. 3 c.p.p.) e principi CEDU/Costituzionali (artt. 1, 6 §2 CEDU e art. 111 co.3 Cost.) per la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello e per il diniego di acquisizione della testimonianza di Figlia Emanuele, ritenuta rilevante. Con un secondo motivo denunciava errori di valutazione della prova e illogicità della motivazione riguardo alla natura lecita del prestito e alla sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno (art. 644 c.p.). Tuttavia, successivamente è stato prodotto il certificato di morte dell'imputato (decesso il 02/05/2023), con la conseguente estinzione del reato ai sensi dell'art. 150 c.p.
La decisione
La Corte ha accolto l'effetto sopraggiunto dell'estinzione del reato per morte dell'imputato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alle statuizioni penali, disponendo la cessazione del procedimento rispetto alla persona deceduta. La richiesta del Pubblico Ministero (Sostituto procuratore generale) era concorde per l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato. Non si è proceduto alla disamina definitiva dei profili di doglianza relativi alla prova per sopravvenuta estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 606 lett. d) ed e); art. 603 co. 3; art. 150
Art. 606 c.p.p. invocato per motivi di cassazione relativi a motivazione e valutazione della prova; art. 603 co.3 citato in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria in appello; art.150 c.p. applicato per dichiarare estinto il reato per morte dell'imputato e conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
Norma sostanziale contestata (usura); le censure riguardavano la qualificazione del fatto e l'aggravante dello stato di bisogno
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Invocate questioni di diritto al giusto processo e del contraddittorio; non sono state esaminate nel merito per effetto dell'estinzione del reato
Costituzione della Repubblica Italiana
Riferimento ai principi del giusto processo e della motivazione delle decisioni giudiziarie, sollevato come profilo di illegittimità procedurale
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato ai sensi dell'art.150 c.p. anche se sono pendenti impugnazioni, con conseguente annullamento senza rinvio delle statuizioni penali relative alla persona deceduta.
- Quando sopravviene l'estinzione del reato per morte, i profili di merito relativi a valutazione della prova o violazioni procedurali diventano in massima parte improcedibili e non vengono esaminati nella sostanza.
- Le istanze volte alla rinnovazione dell'istruttoria in appello devono essere adeguatamente motivate e tempestive: il diniego può essere contestato in cassazione per vizio di valutazione o violazione di legge, ma l'esito dipende dalla rilevanza ai fini della decisione.
- La richiesta di annullamento senza rinvio per estinzione del reato è la conseguenza ordinaria quando il fatto imputato si estingue con la morte; ciò non produce sempre una pronuncia sul riconoscimento della correttezza delle valutazioni di merito compiute nei gradi precedenti.
- In casi analoghi è opportuno documentare tempestivamente eventi sopravvenuti (es. decesso) e valutare eventuali effetti sui procedimenti civili o su procedure accessorie che possono non estinguersi automaticamente con il reato.
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