Cassazione Civile, Ordinanza n. 00696/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una proprietaria confinante aveva chiesto l'arretramento di una torre eolica installata sul fondo vicino dalla società convenuta, deducendo che l'opera era stata collocata a distanza inferiore a quella legale e che invadeva per circa 870 mq lo spazio sovrastante il suo immobile. La domanda era stata respinta in primo grado e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che l'impianto eolico, realizzato in forza di convenzione con il Comune e di concessione edilizia, rientrasse nella disciplina della legge n. 10 del 1991 sugli impianti da fonte rinnovabile, qualificati di pubblico interesse e di pubblica utilità e quindi sottratti alla tutela privatistica per violazione delle distanze e per invasione dello spazio aereo, con sola eventuale tutela indennitaria in sede espropriativa. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul processo telematico, assumendo che la Corte d'appello avesse utilizzato documenti del fascicolo di primo grado della convenuta non depositato telematicamente; 2) violazione degli artt. 832 e 873 c.c., dell'art. 42 Cost., dell'art. 1 Protocollo addizionale CEDU, della legge n. 1 del 1978, degli artt. 1, 2 e 46 della legge n. 2359 del 1865 e degli artt. 1 e 5 della legge n. 10 del 1991, sostenendo che la qualificazione dell'impianto eolico come opera di pubblica utilità non potesse derivare automaticamente dalla legge in assenza di un formale provvedimento amministrativo e che la disciplina espropriativa e le garanzie proprietarie non potessero essere eluse; inoltre ha contestato il rilievo attribuito alla convenzione col Comune e alla mancata verifica dell'inclusione dell'impianto nel piano energetico regionale. Il ricorso è stato rigettato: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, perché non indicava specificamente quali documenti fossero stati utilizzati né chiariva se essi fossero o meno richiamati nella sentenza di primo grado; il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la legge n. 10 del 1991, poi ribadita dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 387 del 2003, attribuisce direttamente agli impianti eolici la qualifica di pubblico interesse e pubblica utilità, con equiparazione alle opere indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche, sicché non occorre un ulteriore atto amministrativo dichiarativo per escludere la tutela civilistica delle distanze e dell'invasione aerea; la convenzione con il Comune non era decisiva in senso contrario. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e infondato il secondo motivo, confermando che gli impianti eolici sono qualificati ex lege come opere di pubblico interesse e pubblica utilità e che tale qualificazione preclude al proprietario confinante la tutela privatistica fondata sulle distanze legali o sull'invasione dello spazio aereo, residuando solo la tutela indennitaria prevista dalla disciplina espropriativa. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012
richiamato nel motivo sul processo telematico; la Corte non ne offre una lettura autonoma perché respinge il motivo per genericità
richiamato nel motivo sul processo telematico; non è oggetto di interpretazione autonoma nel merito
richiamato nel motivo sul processo telematico; non è oggetto di interpretazione autonoma nel merito
specifiche tecniche 16 aprile 2014
richiamate nel motivo sul processo telematico; non sono oggetto di interpretazione autonoma nel merito
richiamato come norma asseritamente violata; la Corte conferma che la tutela proprietaria non opera in presenza della qualificazione legale dell'opera come di pubblica utilità
richiamato come norma asseritamente violata; la Corte ritiene che la disciplina sulle distanze non sia invocabile contro l'impianto eolico qualificato ex lege
art. 42 Cost.
richiamato dal ricorrente per sostenere la lesione del diritto di proprietà; la Corte ritiene infondata la censura
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
richiamato dal ricorrente; la Corte non ne ravvisa violazione nel caso concreto
richiamato nel motivo; non assume rilievo decisivo nella motivazione
artt. 1 e 2 legge n. 2359 del 1865
richiamati dal ricorrente; la Corte richiama invece la tutela indennitaria prevista dalla disciplina espropriativa
art. 46 legge n. 2359 del 1865
richiamato dalla Corte come base della sola tutela indennitaria residua in materia espropriativa
impianti di energia eolica "di pubblico interesse e di pubblica utilità"; "equiparati alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche"
la Corte afferma che la norma attribuisce direttamente agli impianti eolici la qualifica di pubblico interesse e pubblica utilità, senza necessità di un ulteriore provvedimento dichiarativo
richiamato nel ricorso; non è oggetto di specifica interpretazione decisiva nel testo
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 387 del 2003
"di pubblico interesse e di pubblica utilità"
la Corte lo richiama come riproduzione della qualificazione già prevista dalla legge n. 10 del 1991, confermando la natura legale dell'opera
direttiva 2001/77/CE
richiamata solo come fonte dell'emanazione del d.lgs. n. 387 del 2003
Massime di principio
- La qualificazione normativa di un'opera come di pubblico interesse e di pubblica utilità può derivare direttamente dalla legge, senza necessità di un ulteriore provvedimento amministrativo dichiarativo, quando il legislatore abbia espressamente previsto tale effetto.
- Quando una disciplina speciale attribuisce a un'opera una qualificazione pubblicistica e la equipara alle opere indifferibili e urgenti ai fini delle leggi sulle opere pubbliche, il proprietario confinante non può far valere, contro quella qualificazione, la sola tutela civilistica basata sulle distanze legali o sull'invasione dello spazio aereo.
- In presenza di una disciplina espropriativa speciale, la pretesa del proprietario inciso si sposta, se del caso, sul piano indennitario previsto dalla normativa di settore, non sulla rimozione dell'opera mediante azione reale tipica.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non indica in modo puntuale i documenti asseritamente utilizzati dal giudice di merito e non chiarisce il concreto vizio denunciato rispetto al contenuto della decisione impugnata.
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