Cassazione Civile, Ordinanza n. 34659/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su un'istanza di rimborso Irpef presentata da un contribuente in relazione alla pensione integrativa INAIL percepita per gli anni 2009-2012. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva invece dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato errore nel calcolo del termine per proporre appello, sostenendo che il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito della sentenza non notificata, andava prorogato per la sospensione feriale e che l'impugnazione era stata comunque spedita tempestivamente a mezzo posta; con il secondo ha dedotto la violazione del d.lgs. n. 252 del 2005 in tema di regime fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari, contestando il merito della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errato il calcolo della CTR sul termine di impugnazione: ha considerato corretta la prova della tempestiva spedizione dell'appello tramite relata del messo notificatore e distinta postale con timbro datario, ribadendo che, nel giudizio tributario, tale documentazione è sufficiente a provare il perfezionamento della notifica per il notificante. Ha inoltre affermato che la sospensione feriale si computa secondo il criterio indicato dalla giurisprudenza richiamata, con scadenza del termine al 1 marzo 2017. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR, avendo erroneamente dichiarato inammissibile l'appello, si era spogliata della potestas iudicandi sul merito; le ulteriori considerazioni di merito contenute nella sentenza erano dunque ad abundantiam e non potevano essere utilmente censurate. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente la denuncia in cassazione di errori processuali, tra cui l'erroneo computo del termine per proporre impugnazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
in mancanza di notificazione della sentenza, individua il termine semestrale per proporre impugnazione.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
d.lgs. n. 252 del 2005, art. 11, comma 6
richiamato nel secondo motivo come norma disciplinante il trattamento fiscale delle prestazioni oggetto di controversia, ma non esaminato nel merito per inammissibilità del motivo.
d.lgs. n. 252 del 2005, art. 23, commi 5-7
richiamato nel secondo motivo come base normativa del regime fiscale contestato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la prova della tempestiva spedizione a mezzo posta dell'atto di appello da parte del notificante può essere fornita validamente mediante la relata del messo notificatore e la distinta delle raccomandate recante il timbro datario postale, idonea ad attestare la consegna all'ufficio postale.
- Quando la sentenza di primo grado non sia stata notificata, il termine per impugnare decorre dal deposito della decisione e va calcolato tenendo conto della sospensione feriale secondo i criteri di computo dei termini richiamati dalla Corte.
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile un'impugnazione e, solo ad abundantiam, esamina comunque il merito, le censure dirette esclusivamente contro tale motivazione di merito sono inammissibili per difetto di interesse, perché il giudice si era già spogliato della potestas iudicandi sul merito stesso.
- In sede di rinvio, il giudice deve esaminare le questioni sostanziali che erano state assorbite dall'erronea declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
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