Sentenza n. 775/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento della delibera del Consiglio comuna di Roccasecca n. 33 del 5 dicembre 2016, pubblicata sull’albo pretorio a partire dal successivo giorno 15, avente ad oggetto la tutela dell’ambiente e del territorio e l’esecuzione di iniziative concrete in ossequio al principio di precauzione sancito dall’art. 174, comma 2, TCE, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio comunale di Roccasecca che vietava sul territorio comunale l'installazione e la permanenza di impianti anche solo potenzialmente insalubri o nocivi per la salute e l'ambiente
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di discarica)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la delibera consiliare, inizialmente mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e poi, a seguito dell'opposizione del Comune, mediante trasposizione del giudizio davanti al TAR. Ha dedotto, in primo luogo, il difetto assoluto di attribuzione e l'incompetenza del Comune a vietare la localizzazione e la permanenza di una discarica autorizzata dalla Regione, in violazione degli artt. 196 e 198 del d.lgs. n. 152/2006, della legge regionale Lazio n. 27/1998 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 36/2003. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di legalità, tipicità e nominatività degli atti amministrativi, sostenendo che la delibera avesse introdotto un divieto immediatamente efficace non previsto dall'ordinamento e che fosse viziata da sviamento. Sono state prospettate anche la contraddittorietà con il piano regionale dei rifiuti, con gli atti regionali di localizzazione e con la conferenza di servizi relativa alla nuova autorizzazione integrata ambientale; la violazione della disciplina sulle industrie insalubri; l'illegittima adozione di un divieto generalizzato esteso all'intero territorio comunale o a una parte preponderante di esso; la violazione delle regole sul procedimento di variante urbanistica; l'insufficienza dell'istruttoria a sostegno del richiamo al principio di precauzione; nonché il difetto di motivazione per l'inclusione nel divieto della produzione di energia elettrica da biogas.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo manifestamente fondato e assorbente il primo motivo. La discarica era stata realizzata e gestita sulla base di provvedimenti adottati da autorità diverse dal Comune, dapprima nell'ambito della gestione commissariale dell'emergenza rifiuti e successivamente mediante il procedimento regionale previsto dall'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006. Tale procedimento attribuisce alla Regione la competenza esclusiva sulla decisione finale relativa alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero, con un provvedimento che sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni degli altri enti e può costituire variante urbanistica. Il ruolo del Comune è quello di interlocutore procedimentale, cui è consentito rappresentare il proprio dissenso nella conferenza di servizi ed eventualmente impugnare l'esito del procedimento, ma non adottare autonomamente un divieto diretto a impedire il funzionamento dell'impianto regionale autorizzato. La competenza regionale risulta confermata anche dalla normativa regionale sulle discariche e dalla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, comprensiva della localizzazione e dei successivi controlli. Il Comune, pertanto, ha esercitato un potere inibitorio non attribuitogli da alcuna norma, con conseguente nullità della delibera per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990. Tutte le ulteriori censure sono state assorbite. Il Comune è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori e rifusione del contributo unificato; le spese tra la società e la Regione sono state compensate.
Norme richiamate
l'approvazione, da parte della Regione, delle conclusioni della conferenza di servizi istruttoria convocata per l'esame di tali progetti "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"
Nel procedimento per la realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, la decisione finale spetta alla Regione e il provvedimento regionale assorbe e sostituisce le manifestazioni decisorie degli altri enti, il cui ruolo è ridotto a quello di interlocutori procedimentali.
art. 21-septies l. n. 241/1990
La delibera comunale è nulla per difetto assoluto di attribuzione, poiché il Comune ha esercitato un potere inibitorio non previsto da alcuna norma nei confronti di una discarica autorizzata dalla Regione.
art. 4, comma 1, lett. h), l. reg. Lazio n. 27/1998
Attribuisce in via esclusiva alla Regione l'approvazione dei progetti di discarica e il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle attività di smaltimento.
Intesta alla Regione il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di discarica, comprendente anche il profilo della localizzazione.
art. 29-decies, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
Attribuisce all'autorità competente regionale i controlli sull'esecuzione di quanto previsto e programmato dall'autorizzazione integrata ambientale.
art. 191 TFUE
È richiamato quale fondamento del principio di precauzione, ma le relative censure non sono state esaminate perché assorbite dall'accertamento del difetto assoluto di attribuzione.
È richiamato in relazione al principio di precauzione; la questione è stata assorbita per effetto dell'accoglimento del motivo relativo alla carenza assoluta di potere comunale.
Massime di principio
- Nel procedimento previsto dall'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione e gestione di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, la competenza decisoria finale appartiene alla Regione; l'approvazione regionale sostituisce i pareri, le autorizzazioni e le concessioni degli enti comunali e provinciali e può comportare variante allo strumento urbanistico.
- Il Comune interessato dalla localizzazione di una discarica autorizzata a livello regionale conserva la possibilità di partecipare al procedimento, rappresentare il proprio dissenso nella conferenza di servizi e impugnare l'atto regionale conclusivo, ma non può adottare autonomamente un divieto generalizzato di installazione o permanenza dell'impianto sul proprio territorio.
- L'adozione da parte di un Comune di un provvedimento inibitorio diretto a impedire il funzionamento di una discarica regolarmente autorizzata dalla Regione integra difetto assoluto di attribuzione e determina la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990.
- La competenza regionale sull'approvazione dei progetti di discarica, sul rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e sui controlli successivi impedisce al Comune di sostituire con un divieto generale il procedimento autorizzatorio regionale, anche quando il divieto sia motivato dal principio di precauzione.
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