Sentenza del 12/04/2017 n. 9483 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
R.F. aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001-2004, sostenendo di non disporre di un’autonoma organizzazione. La CTP di Pavia aveva respinto il ricorso e la CTR della Lombardia, con sentenza depositata il 29 giugno 2009, aveva confermato il diniego. In cassazione il contribuente ha contestato, da un lato, la motivazione e l’applicazione delle norme sull’autonoma organizzazione, lamentando la contraddizione tra il riconoscimento di una dotazione minima e il rilievo dato alla struttura esterna e a due collaboratori indicati per il 2003-2004; dall’altro, ha dedotto che la CTR avesse liquidato le spese del grado in misura superiore alla nota spese (1.000 euro anziché 781 euro).
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: il ricorso, soggetto ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., non conteneva un quesito di diritto sufficientemente specifico né il richiesto momento di sintesi sul vizio di motivazione. Tuttavia, poiché il secondo motivo era ammissibile, la Corte ha rilevato d’ufficio il giudicato formatosi con la sentenza della Cassazione n. 8307 del 7 aprile 2010 sull’insussistenza dei presupposti IRAP per il 2001; il giudicato valeva per l’intera annualità, benché il precedente riguardasse allora solo il rimborso dei primi due acconti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, accogliendo il ricorso originario limitatamente al diniego di rimborso dell’IRAP versata a saldo per il 2001. Il secondo motivo sulle spese è rimasto assorbito. Spese dell’intero giudizio compensate; nessun rimborso è stato riconosciuto per le annualità 2002-2004.
Norme richiamate
per i vizi di violazione di legge, il quesito di diritto deve costituire una sintesi logico-giuridica della questione ed assolvere la precipua funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale
Per i ricorsi soggetti ratione temporis alla norma, la violazione di legge richiede un quesito specifico che colleghi la fattispecie concreta alla regola giuridica invocata e permetta di formulare un principio applicabile anche oltre il caso singolo. Per il vizio motivazionale occorre invece una chiara e sintetica individuazione del fatto controverso o delle ragioni dell’insufficienza della motivazione.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
per i quali è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
La denuncia di violazione di legge e quella di vizio motivazionale sono soggette a requisiti di formulazione distinti: il motivo motivazionale deve identificare in modo chiaro il fatto decisivo e il difetto che rende la motivazione inidonea. Nel caso, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per l’inosservanza dei requisiti applicabili.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3
Sono le disposizioni indicate dal contribuente a fondamento della contestazione sull’assoggettabilità all’IRAP in assenza di autonoma organizzazione. La Corte non ha deciso nel merito tale questione per gli anni 2002-2004; per il 2001 il rimborso è stato riconosciuto in forza del giudicato formatosi in un diverso giudizio.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con l'accoglimento del ricorso introduttivo limitatamente alla parte in cui con esso si impugna il diniego di rimborso dell'Irap versata a saldo per l'anno 2001.
La Cassazione può decidere direttamente la controversia nel merito, senza rinvio, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; qui ha dichiarato illegittimo il diniego limitatamente al saldo IRAP 2001.
È stato invocato dal contribuente contro la liquidazione delle spese, da lui ritenuta superiore alla somma indicata nella nota spese. La Corte non ha esaminato la censura, dichiarandola assorbita dopo aver accolto il ricorso limitatamente al 2001.
Massime di principio
- Quando una sentenza si è formata con autorità di giudicato sulla sussistenza o insussistenza di un rapporto d’imposta per una determinata annualità, il giudicato può estendersi ai diversi versamenti o ratei riferiti alla stessa annualità, se condividono il medesimo fondamento e rapporto d’imposta.
- In cassazione, i motivi devono rispettare i requisiti formali previsti per il tipo di censura e per il regime temporale applicabile: un quesito generico o non agganciato ai fatti accertati può rendere inammissibile la doglianza, anche se la questione di merito è rilevante.
- Un motivo ammissibile può impedire che il ricorso si chiuda esclusivamente in rito e consentire alla Corte di rilevare d’ufficio un giudicato pertinente; ciò non comporta però che le censure dichiarate inammissibili siano esaminate nel merito.
- Il riconoscimento del rimborso per una specifica annualità non determina automaticamente il rimborso per anni diversi: occorre che il giudicato o l’accertamento pertinente copra anche tali annualità.
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